COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 97 stagione sportiva 2010/2011 Gara G.S.Castelbadie / Int.le Collesalvetti (3-2) del 3/10/2010. Campionato I categoria. In C.U. n.44 del 5/1/2011 C.R.T. Reclama avanti alla C.D.T.T. la società Castelbadie avverso la seguente decisione del G.S. RECLAMO DELL’A.S.D. INT.LE COLLESALVETTI S.R.L. AVVERSO REGOLARITA’ GARA G.S. CASTELBADIE A.S.D./A.S.D. INT.LE COLLESALVETTI S.R.L. DEL 03.10.2010 (3-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 97 stagione sportiva 2010/2011 Gara G.S.Castelbadie / Int.le Collesalvetti (3-2) del 3/10/2010. Campionato I categoria. In C.U. n.44 del 5/1/2011 C.R.T. Reclama avanti alla C.D.T.T. la società Castelbadie avverso la seguente decisione del G.S. RECLAMO DELL'A.S.D. INT.LE COLLESALVETTI S.R.L. AVVERSO REGOLARITA' GARA G.S. CASTELBADIE A.S.D./A.S.D. INT.LE COLLESALVETTI S.R.L. DEL 03.10.2010 (3-2). L'A.S.D. Int.le Collesalvetti S.R.L. proponeva in data 06.10.2010 reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rilevando, in ordine alla gara G.S. Castelbadie A.S.D./A.S.D. Int.le Collesalvetti S.R.L., disputata per il Campionato di 1' Ct. il 03 ottobre 2010 e terminata con il risultato di 3-2 per la squadra di casa, che per la gara stessa il G.S. Castelbadie A.S.D. aveva schierato il calciatore Disegni Mirko in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la societa'. Chiedeva, quindi, la reclamante che venisse irrogata alla societa' avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo si rileva fondato e, pertanto, deve essere accolto. Alla ricezione del reclamo questo G.S.T. provvedeva a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Disegni Mirko al competente Ufficio del C.R.T. il quale in data 09.11.2010 comunicava che la richiesta di tesseramento del calciatore Disegni era stata spedita dalla societa' G.S. Castelbadie A.S.D. in data 24.09.2010 ma che la stessa era stata quindi inoltrata all'Ufficio Tesseramenti FIGC di Roma per il seguito di loro competenza, poiche' il calciatore risultava tesserato per la Federazione Spagnola. Con successiva comunicazione del 28.12.2010 si precisava poi che il competente Ufficio Tesseramenti FIGC di Roma aveva ratificato il tesseramento del calciatore Disegni per la Societa' G.S. Castelbadie A.S.D. con decorrenza 21.12.2010. Cio' comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dal G.S. Castelbadie A.S.D. in data antecedente, prima, cioe' del 21 dicembre. Il calciatore, pertanto, ha partecipato alla gara in contestazione, disputata il 03 ottobre 2010, in posizione irregolare. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dall'A.S.D. Int.le Collesalvetti S.R.L. e, in applicazione dell'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta societa' la vittoria nella suindicata gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo non va addebitata. Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall 'A.S.D. Int.le Collesalvetti S.R.L. di Collesalvetti(Livorno), infligge alla societa' G.S. Castelbadie A.S.D. la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) e l'inibizione per mesi UNO al Dirigente Accompagnatore Palandri Paolo. Ordina il non addebito della tassa. La reclamante ritiene ingiusta la decisione del G.S. rilevando che la stessa era ignara del fatto che il proprio calciatore Disegni Mirko fosse stato tesserato per una società straniera in quanto, a dire dello stesso, aveva partecipato unicamente ad allenamenti senza essere stato convocato per gare ufficiali o amichevoli. Rileva inoltre di avere provveduto alla richiesta di tesseramento in Italia presso il C.R.T. e di non avere avuto alcun riscontro negativo in tale senso. In virtù di quanto esposto riteneva di avere agito con correttezza e buona fede nel fargli disputare la gara in oggetto, in quanto,il silenzio dell’Organo Federale è stato interpretato come una sorta di assenso. Soltanto in un momento successivo, appurate le problematiche relative al tesseramento, si è attivata direttamente con l’Ufficio Tesseramenti centrale di Roma per ottenere il nulla posta necessario. Invoca l’errore scusabile generato dalla mancanza di comunicazione da parte del C.R.T. circa le problematiche sorte per il tesseramento. Chiede la riforma della decisione impugnata e di essere presente in udienza con il proprio legale. In data 28/01/2011 avanti alla C.D.T.T. la reclamante ha ribadito il contenuto del ricorso sottolineando, ancora una volta, la carenza d’informazione da parte del C.R.T. e la scusabilità del comportamento tenuto in virtù dell’affidamento posto in essere nel predetto Comitato a seguito della richiesta di tesseramento. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, respinge il reclamo. In via preliminare il Collegio rileva che il reclamo in punto di petitum appare ai limiti dell’ammissibilità in virtù della genericità della richiesta. Infatti la semplice indicazione di una riforma dell’impugnata decisione non determina con chiarezza quale sia la reale volontà della reclamante in termini qualificativi. Tuttavia, la C.D. in virtù del principio della conservazione degl’atti, ritiene di poter entrare nel merito della vicenda. Il comportamento tenuto dalla società reclamante non appare conforme alle statuizioni normative. Infatti, la semplice richiesta di un tesseramento non è sufficiente a determinare l’automatismo del predetto in quanto l’Organo preposto al controllo deve convalidare quanto richiesto dalla società tesserante. Detto questo, il Collegio rileva che è preciso onere della richiedente assicurarsi che il tesseramento abbia avuto esito positivo prima di fare disputare le gare al calciatore e ciò, anche in virtù di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria. Per non dire poi delle problematiche assicurative e quant’altro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento, potrebbe porre in essere. Giova ricordare infine, che nessun obbligo è posto in capo al C.R.T. di segnalare eventuali anomalie per il tesseramento, né può essere invocato un errore da parte della società reclamante sulla quale incombeva un ben preciso obbligo ovvero quello di verificare la regolarità del tesseramento del proprio atleta prima di impiegarlo in gara. Da quanto esposto, confermate le date degli accadimenti, la C.D. ritiene assolutamente condivisibile la decisione del G.S. sia in fatto che in diritto. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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