COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 105 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dalla F.C.D. Piagge avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Sharra Marslind fino al 13.01.2016 con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; che ha squalificato il sig. Fedele Francesco per 4 gare; che ha squalificato il sig. Lapi Gianluca fino al 28.05.2011.C.U. N° 45 del 13.01.2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
105 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dalla F.C.D. Piagge avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Sharra Marslind fino al 13.01.2016 con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; che ha squalificato il sig. Fedele Francesco per 4 gare; che ha squalificato il sig. Lapi Gianluca fino al 28.05.2011.C.U. N° 45 del 13.01.2011.
Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Sharra Marslind con la seguente motivazione: “A fine gara, bestemmiando e protestando correva verso il D.G. al quale rivolgeva frase offensiva. Di poi, raggiungeva l'arbitro al volto con un violentissimo colpo inferto a mano aperta cagionandogli la rottura di un labbro con copiosa fuoriuscita di sangue e provocandogli fortissimo dolore. Non placatosi colpiva nuovamente l'arbitro con un violentissimo pugno che lo raggiungeva alla fronte e provocandogli fortissimo ed acuto dolore nella zona interessata ed in altre parti del volto. Altro pugno sferrato,immediatamente dopo, non raggiungeva l'Ufficiale di Gara che interponeva il proprio gomito al fine di proteggersi il volto. In tale circostanza però l'arbitro accusava fortissimo dolore all'articolazione del braccio percosso. L'intervento di un compagno di squadra evitava nuove aggressioni al D.G.. A seguito del dolore cagionato da dette percosse e lesioni subite l'arbitro era costretto a recarsi presso il Presidio Ospedaliero che rilasciava certificazione medica che viene acquisita agli atti unitamente alla refertazione successiva di medico odontoiatra.
Si pone l'obbligo alla società oggettivamente responsabile del risarcimento di tutti i danni fisici, morali e patrimoniali che in seguito potranno essere quantificati.
In considerazione della particolare gravità dei fatti occorsi e della reiterazione delle manifestazioni di violenza perpetrata dal tesserato si dispone la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..”
Il tesserato Fedele Francesco veniva squalificato poiché espulso per contegno blasfemo unitamente ad offese e minacce verso calciatore avversario, alla notifica assumeva contegno offensivo verso il D.G.
Infine, il calciatore Lapi Gianluca subiva la squalifica fino al 28.05.2011 in quanto a fine gara spingeva ripetutamente il d.g. con il proprio petto mentre protestava vivacemente. Espulso, offendeva l’arbitro e lo spingeva nuovamente con il petto facendolo indietreggiare di circa mezzo metro.
Con il reclamo proposto, la società sostanzialmente fornisce la propria versione:
in relazione a Sharra Marslind, di fatto conferma l'accaduto, imputando il gesto alla condizione sociale del tesserato, e affermando che il tutto si è svolto nell'arco di pochi secondi.
Per la posizione Fedele Francesco, sostanzialmente nega le offese, e descrive l'antefatto di gioco che avrebbe comportato la reazione del calciatore.
Per quanto riguarda il calciatore Gianluca Lapi, nega qualsiasi intento aggressivo. Evidenzia che, stante la stazza del Lapi, ove questi avesse avuto intenzioni violente ben altre sarebbero state le conseguenze per il D.G..
Con successivo atto del 25.1.2011, la società chiede l'audizione personale.
L'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto già indicato nel primo referto.
Istruito il fascicolo, la Commissione è in grado di decidere.
Preliminarmente si rileva come la richiesta di audizione sia improcedibile, poiché questa deve essere effettuata contestualmente al reclamo, e non con atto successivo, oltretutto a trattazione già fissata.
Nel merito, il reclamo non merita accoglimento.
Sulla posizione di Sharra Marslind, non vi sono elementi a favore del calciatore. La società si limita a citare le condizioni sociali del ragazzo, che però non possono essere considerate un'attenuante; anzi, se proprio vogliamo – ancorchè questa considerazione non influisca sulla decisione – proprio in questi casi è necessaria una maggiore attenzione da parte della società nel seguire il ragazzo.
L'osservazione che tutto si sarebbe svolto in pochi secondi, risulta – a giudizio del Collegio – irrilevante. Contano i fatti e le relative conseguenze, che appaiono oggettivamente gravi. E in ogni caso, a ben vedere, anche una frazione di secondo può essere sufficiente per causare conseguenze fatali.
Il fatto di cui si controverte, proprio perchè violento e ripetuto, con visibili conseguenze ampiamente refertate, non può che portare ad una decisione importante e grave, come quella presa dal Giudice Sportivo; questi ha correttamente applicato una sanzione afflittiva che oltretutto intende impedire in futuro simili comportamenti da parte del tesserato.
Per quanto concerne le sanzioni ai signori Fedele e Lapi, la difesa appare priva di consistenza e di nuovi elementi. La semplice negazione delle offese (Fedele) di per se stessa non è sufficiente a confutare il rapporto arbitrale.
Per il Lapi, è evidente come il gesto non abbia causato conseguenze; diversamente – ne converrà la reclamante – ben altra sarebbe stata la sanzione del Primo Giudice.
Anche sull'entità delle sanzioni, quindi, la C.D. non può che aderire alle determinazioni di prime cure, anche per motivi di equità.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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