COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 95 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la squalifica fino al 13/06/2011 del calciatore Pierantoni Fabrizio (C.U. n. 45 del 13/01/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 95 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la squalifica fino al 13/06/2011 del calciatore Pierantoni Fabrizio (C.U. n. 45 del 13/01/2011) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro casalingo disputatosi, in data 9/01/2011, tra la ricorrente e la società Atletico Luccasette: “Per avere offeso il D.G ed avergli lanciato zolle di terra colpendolo sul collo”. Avverso tale decisione la Polisportiva Coreglia proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore non contestando la dinamica dei fatti per quanto attiene alle proteste del giocatore definite, dalla stessa reclamante, “con toni al di sopra di un normale equilibrio” ma eccependo che il fatto più grave attribuito sarebbe stato assolutamente fortuito. Alla notifica dell'espulsione il D.G. sarebbe stato accerchiato da alcuni giocatori ed il Pierantoni “preso da eccessivo ed inspiegabile nervosismo nello sbracciare per divincolarsi da alcuni compagni che cercavano di allontanarlo” avrebbe fortuitamente colpito l'arbitro con un po' di terra che, a causa del campo pesante, sarebbe rimasta attaccata alle braccia. Nel gesto incriminato non vi sarebbe stata dunque alcuna volontà lesiva ma si sarebbe trattato di un equivoco dovuto alla disattenzione del D.G. impegnato, in quel frangente, ad annotare il provvedimento di espulsione. La società rileva inoltre che l'episodio non avrebbe avuto a fine gara “nessun tipo di appendice” segnalando che “se vi fosse stata la consapevolezza della gravità del fatto come della sanzione inflitta, [la vicenda] avrebbe avuto strascichi (come sempre accade) che in realtà non ci sono stati” e conclude pertanto invocando una riduzione della squalifica impugnata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e provvedeva a richiedere al D.G. il supplemento arbitrale per chiarire la dinamica dei fatti. Nel documento l'arbitro precisa che, a parte il capitano del Coreglia, nessun altro si trovava attorno alla sua persona permettendogli di vedere chiaramente che “a lanciarmi volontariamente il fango sul collo” era stato proprio il calciatore Pierantoni che compiva dunque un gesto assolutamente intenzionale. Occorre precisare che l'assenza di “strascichi” segnalata dalla reclamante ha certamente evitato che il provvedimento adottato dal D.G. potesse essere maggiormente afflittivo e di ciò il giocatore dovrebbe essere grato ai compagni di squadra che hanno provveduto, come segnalato nel reclamo, ad allontanarlo prontamente ed a forza dal campo di giuoco; la tutela che la società ha correttamente fornito - a mezzo della squadra e dell'allenatore prontamente intervenuti in difesa del D.G. - ha certamente limitato i danni in punto di squalifica al calciatore ma non può in alcun modo giustificare una condotta assolutamente censurabile. Ai giocatori che scendono in campo le Carte Federali impongono infatti un comportamento leale e corretto che deve necessariamente transitare attraverso un “normale equilibrio”; ciò esclude, qualsiasi possa essere l'eventuale presunta censura mossa al D.G. (su cui incombe, lo si ricorda, il compito più difficile e delicato della competizione), comportamenti anomali o addirittura, come in questo caso, gravemente irriguardosi e potenzialmente lesivi. Pertanto la sanzione appare congrua e contenuta nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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