COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 89 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha assunto, a carico della A.S.D. Polisportiva Avane i seguenti provvedimenti: – punizione sportiva della perdita della gara Pol. Avane – Pol.va Santa Maria per 0 – 3; – ammenda di € 150,00 (centocinquanta); – una giornata di squalifica al calciatore Fanelli Iacopo; – un mese di inibizione al Dirigente accompagnatore ufficiale Cavallini David. (C.U. n. 30 /2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 89 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha assunto, a carico della A.S.D. Polisportiva Avane i seguenti provvedimenti: - punizione sportiva della perdita della gara Pol. Avane – Pol.va Santa Maria per 0 – 3; - ammenda di € 150,00 (centocinquanta); - una giornata di squalifica al calciatore Fanelli Iacopo; - un mese di inibizione al Dirigente accompagnatore ufficiale Cavallini David. (C.U. n. 30 /2010). Con tempestivo reclamo il Presidente della A.S.D. Polisportiva Avane (di seguito indicata come Avane) impugna il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone, preliminarmente, la sospensione dell’esecuzione. In punto di merito chiede che si annulli o revochi la medesima delibera e, in via del tutto subordinata, che l’entità delle sanzioni venga riesaminata alla luce del reclamo stesso. Motiva le richieste con il ritardo con il quale è stato pubblicato il C.U. n. 25 (giorno 8 dicembre 2010, ad ore 14,08) rilevando “una grave inadempienza”, da parte dell’Ufficio della Federazione “ adibito” alla comunicazione. Conseguenza di tale comportamento è che la Società non ha potuto avere conoscenza delle sanzioni disciplinari assunte a carico di un suo tesserato in tempo utile per essere osservate nella gara successiva, disputata lo stesso giorno 8 dicembre. Ritiene che l’unica fonte di notizia da utilizzarsi da parte delle Società, per poter conoscere i C.U., sia il portale Internet e che nel caso di specie detto portale non ha funzionato il giorno 7 dicembre ma solo il successivo giorno 8; definisce “cavillosa e dubitativa” la decisione del G.S. che viene qui impugnata. Allega a tal fine una stampa del “dialog box” del sito della Delegazione Provinciale di Firenze che indica: - data 08/12/2010 14.08; - descrizione Com. Uff. n. 25 del 7/12/2010 Invoca la buona fede della Società in considerazione del fatto che il responsabile della Delegazione Provinciale di Firenze ha “chiaramente fatto capire” che il C.U. da prendere in esame, evidentemente ai fini di eventuali sanzioni, era il n. 25/2010. Eccepisce, sempre a dimostrazione della propria buona fede, che il calciatore oggetto di squalifica non è stato schierato nella gara di campionato disputata il giorno 12 dicembre u.s.. e, per i motivi indicati, ritiene la sanzione eccessiva. In via istruttoria chiede la personale audizione del Presidente Il tutto “con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Nel corso dell’audizione il Presidente della Società si è riportato ai contenuti del reclamo ritenendo corretto il comportamento tenuto dalla Società che si è attenuta al rispetto delle regole. In sede di decisione la C.D. ritiene che, al fine di potere esaminare il reclamo di cui ha avuto cognizione solo in data odierna, occorre ricostruire gli eventi che lo hanno determinato osservando, preliminarmente, che trattandosi di squalifica derivante da somma di ammonizioni (si è trattato della quarta sanzione) alla Società era nota la inevitabilità del provvedimento ed avrebbe dovuto porre particolare attenzione alla pubblicazione del comunicato stante la circostanza che le gare di recupero si sarebbero svolte in un giorno infrasettimanale, in data 8 dicembre. Questi comunque i fatti. In occasione della gara Malmantile - Pol. Avane, disputata in data 5 dicembre 2010, il calciatore Iacopo Fanelli, tesserato per la Soc. Avane. veniva ammonito. Trattandosi di IV ammonizione il calciatore è incorso nella squalifica per una giornata di gara da scontarsi, come statuisce il comma 2 dell’art. 22 del C.G.S. (non 17 come indicato sul reclamo), il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul C.U., pubblicazione avvenuta con il Comunicato n. 25 emesso in data 7 dicembre 2010 e regolarmente affisso all’Albo della Delegazione Provinciale di Firenze in detta data. E’ necessario a questo punto ricordare che la norma relativa alla pubblicazione delle decisioni è quella prevista dall’art. 13 delle N.O.I.F. che recita: “Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.” Tale disposizione non è assolutamente variata nel tempo, nonostante l’avanzamento delle tecnologie informatiche (in particolare di internet), ed è ad essa che gli enti ed i tesserati federali debbono attenersi. Detto questo, si ricorda che non è consentita dall’ordinamento l’ignoranza delle norme dello Statuto e delle altre norme federali così come è stabilito dall’art. 2, comma 2 del C.G.S., con la conseguenza che il tesserato e gli enti debbono conoscere le norme che riguardano la propria attività nell’ambito federale ed adeguarvisi. E’ appena il caso di precisare che la interpretazione delle norme federali è compito degli Organi della Giustizia Sportiva, soggetti indipendenti e ben distinti dagli altri Enti Federali. Il Collegio pur condividendo con la Società l’osservazione che Internet sia lo strumento più efficace e veloce per la conoscenza di dati e notizie, deve far presente che, indubitabilmente, nel nostro ordinamento la disposizione da applicarsi è quella indicata dall’art. 13 soprarichiamato, almeno fintantoché il legislatore sportivo non procederà alla sua modifica. Nel procedere all’esame dei fatti, la Commissione ha inoltre provveduto ad accertare, in sede istruttoria, quando e come sia stata effettuata su Internet la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 25. Ha appurato a tal fine che il “dialog box” (o finestra di dialogo) indica, sia sull’elenco completo dei C.U. relativi all’annata calcistica 2010/2011, sia sul “download” del C.U. n. 25, che il Comunicato è stato emesso, conseguentemente affisso all’albo della Delegazione Provinciale, in data 7 dicembre, mentre è solo la trasmissione su Internet che indica la data del giorno 8 dicembre. Dal reclamo infine non risulta, comunque non è dimostrato, che la Società abbia esperito in data 7 dicembre 2010 alcuna ricerca del C.U. n. 25 su Internet. Giova ancora rilevare che quanto accaduto risente della particolare circostanza che si sia dovuto disputare un turno di recupero in giornata festiva infrasettimanale. Concludendo la C.D.T.T. ritiene doveroso rassicurare la Società in ordine al fatto che la sua buona fede non è messa in dubbio, come testimonia il fatto di aver fermato il giocatore la giornata successiva (5 dicembre 2010). La presente delibera è il risultato dell'esame della norma, già correttamente applicata dal primo giudice, alla luce delle eccezioni sollevate in questa sede. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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