COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 68 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della ASD Segromigno avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Boccaccini Nicola fino al 01/07/2011. C.U. n.23 del 02/12/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 68 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della ASD Segromigno avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Boccaccini Nicola fino al 01/07/2011. C.U. n.23 del 02/12/2010. In seguito ad un contrasto di gioco tra due calciatori il tesserato in oggetto si rivolgeva al D.G, urlandogli in viso e strattonandolo per il braccio per due volte, senza causargli conseguenze. Per tale motivo il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di sette mesi. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società del Segromigno la quale, pur biasimando il comportamento del proprio tesserato, ritenenuto poco educato, sottolinea come non vi sia stata alcuna violenza nei confronti del D.G, limitandosi il calciatore a toccare il braccio dell’arbitro al solo fine di richiamarne l’attenzione sulle condizioni del terreno di gioco e sollecitando la sospensione della gara, in quanto il campo era ridotto in maniera tale che poteva costituire un pericolo per tutti i calciatori. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. Chiede altresì di essere ascoltata. In data 28/01/2011 compariva davanti a questa C.D, in rappresentanza della reclamante, il sig. Ferretti Damiano in qualità di vice presidente della società Segromigno. In sede dibattimentale veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara. Quest’ultimo aggiunge, inoltre,che la manifestazione di protesta del giocatore in questione avveniva dopo che per molte volte, nel corso della gara, aveva cercato di attirare la sua attenzione con proteste continue, al fine di far sospendere la partita. Il rappresentante della reclamante contesta quanto emerso dal rapporto gara circa il momento della interruzione della partita, ( 8° minuto del secondo tempo) dichiarando che la stessa veniva interrotta al 70° minuto, un istante dopo l’espulsione del proprio tesserato. Insiste nella richiesta di riduzione della sanzione. Questa Commisione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provato quanto ascritto al giocatore in questione. Non può non rilevare come il comportamento appare censurabile soprattutto dal punto di vista del rispetto del regolamento, laddove prevede che è il capitano della squadra che può rivolgersi e chiedere spiegazioni all’arbitro. Inoltre non si può non considerare che un minuto dopo l’espulsione del giocatore l’arbitro dichiarava chiusa la gara per impraticabilità del campo, facendo proprie le richieste,seppur manifestate in maniera non consona,del giocatore in questione. Pertanto questa C.D. ritiene che esistono i margini per una riduzione della sanzione,stante l’assoluta mancanza di conseguenze fisiche nel contatto tra l’arbitro ed il giocatore. Ritiene pertanto equo determinare una squalifica di mesi quattro fino al 2 aprile 2011. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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