COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 85 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Valdarbia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di euro 160,00 (C.U. n. 39 del 16.12.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 85 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Valdarbia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di euro 160,00 (C.U. n. 39 del 16.12.2010) Propone tempestivo reclamo la società Valdarbia Calcio ASD avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di euro 160,00 “per danneggiamenti all’impianto della società avversaria”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendo l’annullamento per non aver commesso il fatto. A supporto della propria tesi afferma che l’arbitro è venuto a conoscenza del fatto solo perché avvisato da un dirigente locale e che nulla esclude che il danno fosse preesistente allo svolgimento della gara. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Con il supplemento di rapporto il d.g. dichiara: “alla fine del primo tempo, mentre le squadre ed il sottoscritto rientravano negli spogliatoi per l’intervallo, udivo un forte colpo a seguito del quale un dirigente della società Portuale Guasticce mi invitava a prendere visione che un calciatore ospite aveva incrinato un vetro con un calcio. Non sono stato in grado di identificare il calciatore in quanto davanti a me c’erano numerosi giocatori che mi coprivano la visuale. E’ certo però che il colpo alla porta l’ho sentito”. La dinamica dei fatti riportata dall’arbitro consente di avvalorare la tesi della reclamante in ordine al fatto che il D.G. non abbia prendere visione direttamente dell’accaduto, ma lo abbia solamente udito Dagli atti di gara emergono però una serie di circostanze, gravi, precise e concordanti che portano l’adito Collegio a ritenere che il danno sia stato senz’altro cagionato da un giocatore della società reclamante. Infatti, non si ravvisano ragioni per le quali un tesserato della società ospitante avrebbe dovuto arrecare danno alle proprie attrezzature; non si ravvisano ragioni per le quali un dirigente della società ospitante avrebbe dovuto indicare, nell’immediatezza del fatto, un giocatore avversario quale persona responsabile del fatto se ciò non sia stato realmente constatato; l’arbitro, in ogni caso, si è trovato nei pressi dell’accaduto e ha dichiarato espressamente di aver udito il colpo alla porta. Ad ogni buon conto, giova ricordare che qualora il collegio non avesse adottato il metodo presuntivo per attribuire la relativa responsabilità, si sarebbe trovato nella necessità di informare immediatamente l’Ufficio della Procura per quanto di sua specifica competenza. La sanzione appare congrua e ben calibrata. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo: - conferma la sanzione dell’ammenda di € 160,00 a carico della società reclamante; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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