COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 84 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Ponte 2000 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Toure Mohamed fino al 14/08/2011. C.U. n. 25 del 16/12/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 84 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Ponte 2000 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Toure Mohamed fino al 14/08/2011. C.U. n. 25 del 16/12/2010. Subito dopo aver fischiato la fine della gara l’arbitro espelleva il calciatore Toure Mohamed per averlo, quest’ultimo, colpito con una manciata di fango al braccio sinistro e sui capelli. Al momento di lasciare il terreno di gioco il giocatore lanciava altro fango verso il D.G. senza però colpirlo. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di otto mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Ponte 2000, ritenendo la sanzione in contestazione eccessiva rispetto al reale comportamento del proprio tesserato. Infatti secondo la reclamante il calciatore, al termine della partita, si limitava a scrollarsi dalla maglietta il fango che si era depositato sulla stessa durante la gara. Soltanto involontariamente l’arbitro veniva colpito da alcuni schizzi, senza che questo gli procurasse alcun danno fisico. Al momento di lasciare il terreno di gioco ripeteva il gesto, senza però colpire l’arbitro. Pertanto ritenendo il comportamento del proprio tesserato assolutamente involontario, la reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione. Chiede altresì di essere ascoltata. In data 28/01/2011 compariva davanti a questa Commissione Disciplinare il sig. Fascetti Paolo in qualità di rappresentante della società Ponte 2000, come da giusta delega in atti. Al delegato della reclamante veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro specifica che al momento del primo lancio di fango, avvenuto in maniera assolutamente volontaria, si trovava a circa 5 metri dal calciatore. Avvicinatosi a quest’ultimo gli notificava l’espulsione. Al momento di lasciare il campo il giocatore lanciava altro fango verso il D.G. senza però colpirlo. Il rappresentante della reclamante preso atto del supplemento di rapporto conferma la involontarietà del gesto e rileva una contradditorietà nelle dichiarazioni del D.G. laddove afferma di essere stato colpito la prima volta da una distanza di circa 5 metri e, successivamente, da una distanza notevolmente inferiore il giocatore non riusciva a colpirlo. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene assolutamente provati i fatti ascritti al giocatore in questione. Stante l’assoluta mancanza di conseguenze fisiche per l’arbitro, questa C.D. ritiene, altresì, eccessiva la sanzione comminata dal G.S. pur in presenza di un comportamento assolutamente censurabile del calciatore. Questa Commissione Disciplinare ritiene pertanto più equo determinare una squalifica fino al 6 maggio 2011( mesi 5). P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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