COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 99 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 5.000.00 (C.U. n. 45 del 13.01.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 99 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 5.000.00 (C.U. n. 45 del 13.01.2011) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Pecciolese Alta Valdera Gracciano, nella persona del Presidente, avverso l’ammenda di € 5.000,00: “ Per avere, propri sostenitori, lanciato petardi di cui uno prima dell’inizio della gara ed uno pochi attimi prima del termine del p.t.. Il secondo petardo che scoppiava a circa due metri da un A.A. provocava allo stesso ad un orecchio vertigini e dolore tale da richiedere intervento di un medico nonché ricorso a trasporto presso presidio ospedaliero. Viene acquisita agli atti documentazione medico ospedaliera. A seguito di tale evento il D.G. si vedeva costretto a continuare la gara con due assistenti di parte. Resta a carico della società oggettivamente responsabile l’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’ufficiale di gara.” La società reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, in quanto la società, tramite i suoi dirigenti, si è subito attivata al fine di porre fine allo scoppio dei petardi; per l’erroneità della ricostruzione dei fatti effettuata dall’assistente, il quale ne ha omesso la completa descrizione ed ha drammatizzato in maniera estrema e tendenziosa le conseguenze; per l’assenza del requisito di particolare gravità dei fatti avvenuti. A supporto delle proprie ragioni la società afferma che lo scoppio è avvenuto a circa 12 minuti dalla fine del primo tempo e non pochi secondi dalla fine dello stesso, come dichiarato dall’Assistente; che lo stesso Assistente di gara alla fine del primo tempo era lucido e non minimamente colpito fisicamente dallo scoppio del petardo tanto da avere un colloquio con un dirigente della società Pecciolese fino al rientro negli spogliatoi. Durante lo svolgimento dei fatti l’assistente dell’arbitro era rivolto con le spalle verso la tribuna non potendo dare una valutazione certa ed inconfutabile della distanza effettiva dello scoppio, erroneamente valutata in due metri. Il petardo è esploso fuori dalla recinzione di gioco, in prossimità delle panchine riservate agli atleti ed ai dirigenti delle squadre, i quali non hanno accusato alcun tipo di problema fisico. Puntualizza, inoltre, la reclamante che la distanza tra l’assistente ed il luogo dell’esplosione del petardo vi fosse una quindicina di metri. La società Pecciolese, infine, precisa che tra il primo ed il secondo tempo della gara è intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia di Livorno che ha effettuato i dovuti controlli senza sequestrare alcunché, dimostrando l’assoluta inoffensività del materiale esplosivo utilizzato. Previa richiesta di audizione, all’udienza del 04.02.2011 è presente il sig. Donati - rappresentante della società Pecciolese – al quale, dopo aver data lettura del supplemento di rapporto, viene data la parola. Quest’ultimo contesta l’entità della sanzione e la tempistica del fatto, precisando che anche dal referto medico acquisito agli atti non risulta alcuna gravità specifica. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia. Preliminarmente, occorre rilevare che il fatto illecito, indipendentemente dalle circostanze che lo caratterizzano, è da ritenersi acclarato. Partendo da questa considerazione, il collegio non potrà che rivolgere la propria attenzione alle circostanze che portano a collocare e qualificare il fatto nell’ambito della gravità che gli compete. Le eccezioni sollevate dalla società Pecciolese non centrano il segno; quelle stesse eccezioni che però potrebbero trovare rilevanza nell’eventuale giudizio civile per il risarcimento danni. La versione dei fatti fornita dalla reclamante è smentita dal rapporto dell’Assistente arbitrale che, nell’ambito sportivo, assume fonte di fede privilegiata. L’Assistente con il supplemento di rapporto ha confermato che lo scoppio del petardo è avvenuto “a circa due metri da dove mi trovavo in quel momento…e già da quel momento ho avvertito forte dolore all’orecchio destro e giramento di testa”. Danno fisico che peraltro risulta confermato dagli allegati certificati medici, dei quali non se ne può che prendere atto. Il fatto, indipendentemente dalla circostanza che gli autori siano ragazzi di età compresa tra 13 ed i 17 anni, è grave e merita un’adeguata sanzione. L’esame complessivo delle circostanze (si noti altresì che né l’arbitro né l’altro assistente di gara riferiscono sul punto) portano però l’adito collegio ad una rivisitazione dell’entità della sanzione da comminare, ritenuta equa in e 2.500,00. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto, - dispone al riduzione della sanzione comminata nella misura di € 2.500,00; - ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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