COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 88 stagione sportiva 2010 – 2011 Reclamo proposto dall’U.C.D. Cuoiopelli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Battaglioli Carlo fino al 21.08.2011. C.U. N° 41 del 21.12.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 88 stagione sportiva 2010 – 2011 Reclamo proposto dall'U.C.D. Cuoiopelli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Battaglioli Carlo fino al 21.08.2011. C.U. N° 41 del 21.12.2010. Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore Battaglioli Carlo poiché a fine gara offendeva e minacciava la terna, e quindi avvicinandosi ad A.A. con fare minaccioso, lo colpiva al petto con forza a mano aperta, mentre nel contempo lo offendeva. Da tale gesto l’Ufficiale di gara non riportava conseguenza alcuna. Con il reclamo proposto la società evidenzia come il tesserato non avesse intenzioni violente, ma tendesse solo ad allontanare l’A.A. “essendoci in quel momento molta confusione”. Ciò sarebbe suffragato dalla circostanza che l’assistente arbitrale “non solo non ha riportato lesioni, ma neppure ha segnalato percosse” (sic!). Ridimensiona il tutto in una semplice “lieve spinta di allontanamento”. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, e di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’A.A. di fatto conferma quanto già risultante agli atti. All’udienza odierna, il delegato della società conferma le offese, ma esclude qualsiasi contatto fisico fra l’allenatore e l’ufficiale di gara. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente si evidenzia come sia pacifico che l’assistente non abbia riportato lesioni, come affermato dalla reclamante; poiché in tal caso, la decisione del Giudice Sportivo sarebbe stata ben più severa. Ciò detto, si evidenzia come la società non porti elementi concreti a discolpa dell’allenatore; anzi, pare addirittura contraddirsi fra la versione indicata nel reclamo (lieve spinta di allontanamento) e quanto affermato nel corso dell’audizione (esclusione di qualsiasi contatto fisico). In ogni caso, la conferma dell’assistente in merito alle offese e al colpo a mano aperta, con forza, ricevuto (ripetutamente, come precisato nel supplemento), non lascia dubbi in merito all’accaduto. Sull’entità della sanzione, si è già detto che nessun pregio ha la tesi sulla mancanza di conseguenze per l’A.A.; equilibrata ed equa, invero, appare la sanzione comminata dal Primo Giudice, che tiene altresì conto della qualifica rivestita dal Battaglioli. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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