COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 107 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva Coreglia 1979 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per tre giornate i calciatori: – Cardosi Paolo; – Fabbri Manuel; – Rovai Samuele; – Sartini Federico; – Suffredini Luca. (C.U. n. 8/ 2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 107 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva Coreglia 1979 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per tre giornate i calciatori: - Cardosi Paolo; - Fabbri Manuel; - Rovai Samuele; - Sartini Federico; - Suffredini Luca. (C.U. n. 8/ 2011). “Per aver partecipato attivamente ad una rissa” questa la motivazione posta dal G.S.T. a base del provvedimento che, indicato in epigrafe, viene impugnato dalla Società di appartenenza dei calciatori. Il reclamo contesta il rapporto del D.G. ritenendolo non veritiero e fornisce la propria versione dei fatti precisando che un calciatore della squadra avversaria (Tamagnini) ha colpito violentemente due calciatori del Coreglia, dapprima Diego Di Lorenzo con un pugno al volto e successivamente, nel fuggire verso gli spogliatoi, Cristian Lorenzetti, lasciandoli sanguinanti a terra. Risulta a tal proposito pervenuta alla C.D., in data 18 gennaio u.s., anteriormente alla data di pubblicazione del C.U., una denuncia circostanziata di tali fatti che non sono stati evidenziati sul rapporto di gara. La Società nel prosieguo del reclamo, ritenendo impropriamente l’episodio sottratto alla competenza della giustizia sportiva, afferma che l’unico comportamento tenuto dai giocatori di entrambe le squadre (l’altra è l’U.S.D. Acquacalda di S. Pietro a Vico) è stata “di calmare tra loro una situazione assurda causata dalla condotta incivile di un singolo soggetto, Sig. Tamagnini Nicola”. Esclude che si sia verificata una rissa affermando che comunque la vicenda si è conclusa nell’arco di due minuti, per cui non comprende il motivo della sospensione della gara. Ritiene che il D.G. si sia intimorito ed abbia travisato i fatti. Con frase esattamente riportata anche dalla Società avversaria nel proprio reclamo afferma, inoltre, che avrebbe, se ciò fosse stato possibile, sporto reclamo anche per i calciatori avversari. Conclude, previa richiesta di audizione, per l’annullamento delle sanzioni o comunque per la loro riduzione. Le tesi esposte nel reclamo vengono ampiamente ribadite nel corso della riunione. Acquisito il supplemento di rapporto la C.D. respinge il reclamo. L’arbitro infatti, premettendo di non aver visto quanto compiuto dal Tamagnini, conferma che fra i calciatori in campo si è svolta una rissa e di averne identificato, attraverso i numero di maglia, i calciatori partecipanti. Risultando meritevoli di espulsione cinque calciatori del Coreglia ed altrettanti dell’Acqualda, dei quali ha indicato in sede di rapporto i nomi ed i numeri delle maglie, ha dovuto sospendere la gara per mancanza del numero legale. Rileva preliminarmente questo Giudice che è del tutto incomprensibile, oltreché contraddittoria, la tesi difensiva della Società la quale da un lato esclude qualsiasi rissa, mentre dall’altro afferma che i calciatori di entrambe le squadre si sono adoperati per “calmare la situazione” scaturita dalle azioni di violenza del Tamagnini. L’arbitro, a tal proposito, afferma che la sua attenzione è stata attirata solo dalla rissa che stava avvenendo a centro campo mentre era intento ad espellere il calciatore della Società Acquacalda recante sulla maglia il n. 10. Non ha avuto pertanto alcuna percezione in ordine al comportamento del Tamagnini. Alla luce di quanto sopra indicato la decisione del G.S. appare ineccepibile per cui è da confermare anche in termini di congruità della sanzione. Questa C.D. deve ricordare alla reclamante che, sul piano della rilevanza probatoria è fuor di dubbio che le affermazioni contenute nei rapporti di gara, e nei relativi supplementi, abbiano natura e forza di prova privilegiata, tanto più nel caso di specie in cui il reclamo non indica alcun elemento utile ad un possibile riesame del fatto. Eguale sanzione è stata inflitta alla Società avversaria, U.S.D. Acqualcalda di S.Pietro in Vico, come da motivazione riportata su questo stesso C.U.. Ritiene ancora la Commissione che la descrizione dell’aggressione compiuta dal Tamagnini effettuata dalla reclamante, che il D.G. dichiara di non aver visto, meriti un approfondimento anche alla luce dell’esposto sopra indicato. P.Q.M. la C.D. T. delibera di respingere il reclamo e di acquisire la tassa, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine a tutto quanto è emerso nel corso della trattazione.
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