COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 112 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.S.D. Acquacalda S. Pietro a Vico avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per tre giornate i calciatori: – Ciucci Nicola; – Colombini Marco; – Dalco Matteo; – Gianassi Gianluca; – Panelli Luca. (C.U. n. 48/ 2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 112 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla U.S.D. Acquacalda S. Pietro a Vico avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per tre giornate i calciatori: - Ciucci Nicola; - Colombini Marco; - Dalco Matteo; - Gianassi Gianluca; - Panelli Luca. (C.U. n. 48/ 2011). “Per aver partecipato attivamente ad una rissa” questa la motivazione con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento sopraindicato, cui si oppone la U.S.D. Acquacalda la quale, riportando intere espressioni usate dalla Società avversaria su altro reclamo avente ad oggetto la stessa gara, afferma essersi verificata in campo non una rissa, ma una semplice lite tra due calciatori delle opposte squadre. Attribuisce al D.G. talune dichiarazioni verbali rese ai dirigenti delle due squadre ed a un Ispettore della Polizia di Stato, affermazioni che sarebbero indicative della inesistenza di qualsiasi rissa. Il reclamo che, inviato unicamente per fax, presenta un’anomala impaginazione, contiene la richiesta, da parte del Presidente, di un confronto con il D.G. oltre che l’annullamento delle sanzioni o la loro riduzione, ed infine chiede “la validità della partita o di poter rigiocare la partita dimostrando la nostra amicizia tra società e calciatori”. Nel corso della audizione, su richiesta del Presidente della Commissione, viene esibito l’originale del reclamo dal quale si rileva che il fax è stato trasmesso in modo maldestro per cui esso viene correttamente impaginato. Il legale rappresentante della Società conferma, anche in questa sede, quanto già dedotto sul reclamo e conferma le richieste ivi formulate. La Commissione, richiamato l’espresso divieto di contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti, sancito dal comma 5 dell’art. 34 del C.G.S., ritiene di non poter accogliere il reclamo. Il D.G. sia sul rapporto di gara, sia sul supplemento, dichiara che la rissa si è verificata mentre egli era impegnato a comminare un’espulsione e che ad essa hanno partecipato, essendo quindi meritevoli di espulsione per averli tutti identificati, cinque giocatori per parte. A fronte di tali risultanze la Commissione, ricordata ancora una volta il carattere di prova assoluta che il rapporto di gara riveste agli effetti disciplinari, non può che respingere il reclamo risultando la decisione impugnata congrua sotto l’aspetto della entità della sanzione. La presente delibera è complementare, quanto allo svolgimento dei fatti a quella assunta, in questa stessa sede, nei confronti della Pol.va Coreglia, squadra avversaria. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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