COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 121 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Pol. Poppi avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Squillantini Carlo fino al 26.02.2011. (C:U 49 del 27.01.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 121 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Pol. Poppi avverso dec. Del GST Toscana. squalifica Squillantini Carlo fino al 26.02.2011. (C:U 49 del 27.01.2011 ) La soc. sportiva Poppi, con missiva del 01.02.2011, chiede una revisione del provvedimento in epigrafe indicato ritenendolo eccessivo in quanto il tesserato non avrebbe mai offeso il DG ma avrebbe semplicemente, con modo ironico, fatto rilevare di non essere d’accordo sulla durata del recupero. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. L’art. 45 codice giustizia sportiva stabilisce come non sia reclamabili ed immediatamente esecutive, le sanzione per i tecnici fino ad un mese. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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