COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 104 stagione sportiva 2010 – 2011Gara Fortis Lucchese – Jolly Montemurlo (1-1) del 5/1/2011. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.45 del 13/01/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 104 stagione sportiva 2010 - 2011Gara Fortis Lucchese – Jolly Montemurlo (1-1) del 5/1/2011. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.45 del 13/01/2011 C.R.T. Reclama la società Jolly Montemurlo avverso la squalifica fino al 28/07/2011 del calciatore Cusumano Alessio il quale “a fine gara offendeva e minacciava il D.G. gettandogli i guanti sulla testa e veniva allontanato a forza da compagni e dirigenti”. La reclamante ammette le offese (frasi offensive pesanti) tuttavia nega il lancio dei guanti verso l’arbitro. Ritiene la sanzione eccessiva e chiede una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma le offese e le minacce e focalizza l’episodio del lancio dei guanti. Sul punto, sostiene che i guanti, lanciati in aria, ricadendo, lo sfioravano in modo del tutto casuale i capelli. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. Premesso che per quanto attiene le offese e le minacce non vi sono sostanzialmente versioni diverse fra le parti, il Collegio è chiamato ad esaminare l’episodio del lancio dei guanti alla luce di quanto dichiarato nel supplemento di rapporto da parte dell’arbitro. Infatti, non vi è chi non veda, come la versione fornita dal D.G. in prime cure sia sostanzialmente diversa rispetto a quella del supplemento di rapporto in quanto affermare “mi ha gettato i suoi guanti sulla testa” è fatto ben diverso dal riferire che il calciatore “levandosi i guanti con un gesto di stizza li lanciava per aria e questi ricadendo mi sfioravano in modo del tutto casuale i capelli”. Appare chiaro che il G.S. esaminando i fatti sulla scorta del primo rapporto arbitrale, li ha contestati e di conseguenza sanzionati in modo diverso rispetto alla gravità degli stessi in quanto l’arbitro, soltanto in occasione del supplemento di rapporto inoltrato all’Organo disciplinare del gravame, descrive dettagliatamente il gesto del calciatore e le sue conseguenze. In altri termini, il primo giudice è stato tratto, inconsapevolmente ed incolpevolmente, in inganno dalla versione dei fatti a lui nota che non è quella reale. Più volte il Collegio ha richiamato la Classe Arbitrale al massimo rigore nella redazione dei rapporti di gara al fine di consentire agl’Organi della Giustizia Sportiva di esaminare i fatti nel loro reale accadimento; solo così, infatti, possono essere irrogate sanzioni eque e commisurate all’effettiva gravità degli stessi. Purtroppo, il caso in esame rileva che alle buone intenzioni non sono seguiti fatti concludenti anche se il Collegio è a conoscenza delle iniziative poste in essere dai responsabili del settore per debellare questa problematica. Allo scopo, la C.D. esorta, ancora una volta, i dirigenti arbitrali a sensibilizzare ulteriormente e con il maggior vigore possibile i propri tesserati sulla necessità che il rapporto arbitrale sia chiaro e dettagliato, oltre che veritiero, in modo da consentire alla Giustizia Sportiva e nello specifico a chi la rappresenta, di potere svolgere al meglio il proprio lavoro. In conclusione, la C.D. ritiene il calciatore responsabile dei fatti ascritti e quindi censurabile per quanto commesso, nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.T. in riforma della sanzione emessa dal G.S. riduce la squalifica del calciatore Cusumano Alessio dal 28/07/2011 al 13/02/2011 compreso. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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