COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 94 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica F.I.G.C Floria 2000 avverso la squalifica fino al 11/4/2011 del giocatore Cappellini Leonardo (C.U. n. 32 del 12/01/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 94 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica F.I.G.C Floria 2000 avverso la squalifica fino al 11/4/2011 del giocatore Cappellini Leonardo (C.U. n. 32 del 12/01/2011). Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 8 gennaio 2011 nel corso della gara disputata tra la società ospitante Calenzano e la reclamante, il G.S.T. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del giocatore Cappellini: “Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, passava alle spalle del D.G., nell'accingersi ad uscire dal terreno di gioco, e lo colpiva due volte, a mano aperta, con colpi di media intensità sulla spalla, senza tuttavia spostarlo, né provocargli dolore alcuno. Proferiva inoltre verso l'Arbitro frasi irriguardose.”Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo confutando la dinamica (il Cappellini infatti avrebbe dovuto necessariamente, per uscire dal campo, passare alle spalle del D.G.) e rilevando l'uso improprio del termine “colpire” utilizzato dall'arbitro per denunciare il leggerissimo contatto finalizzato esclusivamente a richiamarne l'attenzione.Il Presidente contesta infatti la misura della sanzione motivandola con la totale assenza di volontà lesiva da parte del giocatore che avrebbe associato al gesto solo una frase ironica (“Bravo, Bravo”); lo stesso D.G. avrebbe poi confermato nel referto l'inesistenza di qualsivoglia dolore.Rilevando che il calciatore al termine della gara avrebbe porto le proprie scuse all'arbitro conclude invocando una riduzione della sanzione applicata.La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma interamente la dinamica specificando “..di essere stato colpito con intenzionalità e non per richiamare l'attenzione”.Il medesimo puntualizza inoltre che il giocatore, proprio per passare dietro le spalle del D.G., non avrebbe percorso la via più breve confermando però di aver ricevuto, al termine dell'incontro, le scuse del Cappellini.Il gesto descritto, pur nel suo minimo contenuto aggressivo, appare tuttavia macroscopicamente canzonatorio ed, ad avviso dell'organo adito, altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla categoria deve essere riservato.Pur apprezzando la correttezza del giocatore nel censurare l'episodio e nel porgere, seppur tardivamente, le proprie scuse, la C.D.T. ritiene che tale comportamento sia già stato valutato dall'organo di prime cure nella commisurazione del provvedimento di squalifica che comunque appare correttamente quantificato. P.Q.M. la C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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