COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 113 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Molinense A.S.D. Avverso Ammenda € 500,00 (C.U. N° 33 Del 1912011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 113 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Molinense A.S.D. Avverso Ammenda € 500,00 (C.U. N° 33 Del 1912011) Propone rituale reclamo la U.S. Molinense avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Per offese di tono razzista nei confronti di un giocatore avversario da parte dei propri sostenitori. Sanzione applicata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del C.G.S.”. La società reclamante si duole di quanto riportato sul rapporto di gara, negando che vi siano state reiterate offese, ed ammettendo solo che in una circostanza 2-3 ragazzini di 1112 anni hanno effettivamente pronunciato le frasi riportate ne referto arbitrale, ed in tale circostanza alcuni dirigenti della Molinense sono intervenuti per redarguirli severamente facendoli desistere. La società tratteggia poi lo svolgersi della gara estremamente corretto con tanto di “terzo tempo” al termine della gara. Si dichiara consapevole della responsabilità oggettiva di cui alla norma richiamata ed invoca un ridimensionamento della sanzione stante la non reiterazione delle offese di cui sopra che sono rimaste episodio isolato. La C.D.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto, nel mentre da un lato da atto del comportamento estremamente corretto della squadra della Molinense e dei suoi dirigenti, dall’altro conferma sia l’offese razziste al giocatore di colore (peraltro ammesse dalla stessa reclamante perlomeno in una occasione), sia la reiterazione delle stesse. Osserva la C.D.T. come il rapporto arbitrale sia estremamente chiaro e circostanziato e che le frasi non siano nemmeno smentite dalla reclamante che le ammette perlomeno relativamente ad un singolo episodio. Peraltro la norma richiamata (art. 11 co. 3 C.G.S.), indipendentemente dalla reiterazione o meno, prevede anche per un singolo episodio, un minimo edittale di € 500,00 per le società dilettantistiche e tale e la sanzione inflitta dal primo giudice. Tale sanzione che non può che essere confermata, non essendo consentito di andare sotto il minimo previsto dalla norma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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