COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 18 /P – Stagione Sportiva 2010/2011. – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Gorelli Aldo, allenatore giovanissimi dell’A.S.D. Orlando Telco Sistemi, – Spigoni Massimo, responsabile Attività di base del G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D., entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; – G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D. per la responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del medesimo Codice, in conseguenza del comportamento del proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
18 /P – Stagione Sportiva 2010/2011. - Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Gorelli Aldo, allenatore giovanissimi dell’A.S.D. Orlando Telco Sistemi,
- Spigoni Massimo, responsabile Attività di base del G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D.,
entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S;
- G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D. per la responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del medesimo Codice, in conseguenza del comportamento del proprio tesserato.
Con nota in data 5 maggio 2010 il C.R.T. Toscana trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza, un esposto-denuncia proveniente dalla A.S.D. Orlando Telco Sistemi indicante che il Sig. Gorelli Aldo, tesserato quale allenatore della squadra Giovanissimi B, ha promosso un incontro conviviale tra alcuni genitori dei giovani calciatori della propria squadra ed il Sig. Spigoni Massimo, responsabile di base del G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D..
Ciò al fine di convincerli a farsi tesserare per la stagione sportiva 2010/2011 per quest’ultimo sodalizio, descrivendo i notevoli vantaggi di carattere sportivo che i ragazzi avrebbero conseguito nella nuova Società.
Questa operazione, a detta del denunciante, avrebbe dovuto facilitare il trasferimento dell’intera squadra Giovanissimi B dall’A.S.D. Orlando al G.S. Pro Livorno.
La Procura Federale, acquisite le dichiarazioni del Dirigente della A.S.D. Orlando Telco Sistemi, sig. Allegri, e del Gorelli, ha disposto il presente deferimento contestando agli interessati le violazioni indicate in epigrafe.
A seguito di rituale convocazione sono presenti:
- per la Procura Federale l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale Toscana;
- Spigoni Massimo e il G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D,, difesi e rappresentati dall’Avv. Silvia Puccini, del Foro di Livorno, che ha depositato, in data 4 febbraio u.s., memoria difensiva.
- è assente Gorelli Aldo, il quale ha inviato memoria trasmettendo certificazione medica attestante l’impossibilità a partecipare alla riunione.
In apertura di udienza l’avv. Taddeucci Sassolini, modifica il capo di incolpazione che deve così intendersi:
“….deferisce Aldo Gorelli, Massimo Spigoni, G.S. Pro Livorno 19189 ASD per rispondere:
Il primo (Aldo Gorelli ) della violazione dell’art. 1 comma 1 per aver organizzato un incontro con tesserati della AC Orlando alfine di ottenerne il consenso al trasferimento presso la soc. Pro Livorno.
Il secondo ( Spigoni Massimo) per aver partecipato al raduno. ”
L’ Avv.Puccini per la difesa della soc. Pro Livorno e del Tesserato Spigoni Massimo a domanda risponde di non voler termini a difesa ne avvalersi del disposto di cui all’art. 23 CGS.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini riafferma la colpevolezza dei soggetti deferiti perché così risultante dalle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di indagine.
Richiama inoltre l’attenzione del Sig. Spigoni circa l’esistenza del divieto per i dirigenti federali di assumere contatti con giovani calciatori, nel corso della stagione, al fine di predisporre il trasferimento in altre società ritenute, a torto o a ragione, di maggior prestigio. Ricorda che tale comportamento viola le norme federali e comunque può costituire un danno per i giovanissimi i quali debbono partecipare alle gare per puro spirito ludico.
Chiede di conseguenza la irrogazione delle seguenti sanzioni:
- a Gorelli Aldo, mesi 6 di squalifica;
- a Spigoni Massimo, mesi 6 di squalifica;
- al G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D., euro 1000,00 di ammenda.
Interviene quindi l’avv. Silvia Puccini la quale, in rappresentanza della Soc. Pro Livorno 1919 A.S.D. e di Massimo Spigoni, si richiama alla memoria depositata ponendo ancora una volta l’accento sulla mancata audizione dello Spigoni nonché sulla mancata acquisizione delle testimonianze degli altri partecipanti alla cena.
A tal proposito richiama la testimonianza di un proprio teste, allegata alla memoria, e ricorda come la riunione non può avere la valenza indicata dalla Procura stante che il G.S. Pro Livorno non gestiva alcuna attività giovanile, come dimostra la successiva fusione con la Sorgente Labrone.
Ribadisce ancora una volta l’assoluta estraneità dello Spigoni ai fatti, come evidenzia la stessa relazione del Collaboratore della Procura che non lo cita e non lo assume a teste.
Conclude con la richiesta di proscioglimento per entrambi i propri assistiti o, in subordine, l’applicazione del minimo della sanzione stante l’irrilevanza degli addebiti.
Segue una breve replica da parte del rappresentante della Procura il quale, a completamento di quanto prima affermato, ricorda ai soggetti deferiti che gli argomenti svolti in quella cena debbono trovare giusta collocazione nella sede della Società e non in altri luoghi.
Chiede di poter intervenire il Sig. Spigoni, il quale conferma la propria estraneità alla vicenda, ricordando di aver semplicemente partecipato, non di nascosto, alla cena per via dei rapporti di amicizia che lo legano al Gorelli. Esclude qualsiasi interesse avendo semplicemente risposto alle domande dei genitori dei ragazzi, non avendo con loro, in seguito, alcun rapporto come non lo aveva avuto prima.
Questa la decisione assunta dalla C.D.T.T. in Camera di Consiglio.
Preliminarmente e con riferimento al deferito Gorelli, la C.D. rileva che la memoria difensiva da questi depositata non può essere assunta a difesa perchè prodotta oltre i termini concessi dalle norme processuali. Si rileva comunque che essa nulla aggiunge a quanto già risulta dagli atti.
In merito alla richiesta istruttoria dell’assunzione di testi, ancora una volta questa C.D. deve ricordare che tale mezzo istruttorio è previsto, dal vigente C.G.S. unicamente in caso di illecito. (art. 41)
La mancata audizione dello Spigoni da parte della Procura non ha pregiudicato la difesa dello stesso stante le argomentazioni svolte in corso di udienza, come da verbale.
Osserva quindi che la univoca concordanza delle dichiarazioni rese dal Gorelli e dal Dirigente della A.S.D. Orlando, Allegri, confermano la esistenza dell’incontro-cena per cui le dichiarazioni di quest’ultimo sono fondate, ancorché non basate su conoscenza diretta.
Del resto che tale incontro sia avvenuto è pacificamente ammesso dalla stessa memoria depositata, per cui rimane da valutare unicamente la rilevanza che esso ha con riferimento alle violazioni contestate.
A tal proposito si osserva che i comportamenti sia del Gorelli che dello Spigoni costituiscono indubbia violazione delle norme di correttezza e di lealtà sportive previste dall’art.1 del C.G.S., non potendosi ammettere che, in corso di campionato, vengano avviati contatti tra gli allenatori di due squadre al fine di predisporre gli organici delle formazioni per la stagione successiva, allettando i ragazzi con promesse di maggior competitività della squadra e di vittoria dei campionati.
E’ sufficiente a tal proposito richiamare il chiaro disposto della norma la quale richiede l’applicazione dei “principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
L’incontro non è peraltro avvenuto nell’ambito dei rapporti che legano i calciatori e/o i loro genitori con il proprio allenatore al fine di manifestare una certa insoddisfazione, ma tra detto allenatore e quello di altra squadra dichiaratamente interessata alla disputa di quel campionato giovanile, cui non partecipava per mancanza di giovani calciatori.
A tal fine si precisa che la Pro Livorno ha operato, successivamente, la propria fusione con la Società Sorgenti Labrone.
Né è ipotizzabile che lo Spigoni non fosse a conoscenza dei motivi della riunione.
L’affermazione stessa che egli abbia indicato “le caratteristiche positive “ della propria Società rappresenta il chiaro intento di attirare i giovani calciatori ed i loro genitori verso una Società militante in un campionato di prestigio.
Irrilevante è il tentativo a difesa di assumere quale esimente le insistenze dei genitori dei calciatori nel richiedere al Gorelli di ottenere un incontro con lo Spigoni, dato l’interesse diretto del Gorelli stesso a costituire una formazione di giovani calciatori, da iscrivere al campionato di categoria, in considerazione della promessa ventilatagli di nominarlo allenatore di detta squadra.
In ogni caso sia il Gorelli che lo Spigoni dovevano ben essere consci della violazione cui andavano incontro.
Ciò è ancor più grave allorché la violazione viene commessa da allenatori di calciatori giovanissimi (ragazzi compresi tra i dodici ed i quattordici anni) ai quali deve essere insegnato, ancor prima delle regole tecniche, il rispetto e l’osservanza delle norme che regolano l’attività sportiva.
Il deferimento è fondato e pertanto deve essere esaminato unicamente in ordine alle sanzioni da irrogare, ritenendo comunque la C.D.T.T. di dover operare una graduazione al fine della diversa responsabilità esistente tra Gorelli da una parte e Spigoni e Pro Livorno dall’altra, come indica la rettifica da parte della Procura del capo di incolpazione. Occorre considerare che è da imputare esclusivamente al Gorelli l’organizzazione dell’incontro cui, comunque, Spigoni ha partecipato.
P.Q.M.
la C.D. in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:
- all’allenatore Gorelli Aldo la squalifica per mesi sei;
- al tesserato Spigoni Massimo la squalifica per mesi due;
- al G.S. Pro Livorno 1919 A.S.D. l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).
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