COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 17/P – Stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Poli Mauro, responsabile della Scuola Calcio della U.S.D. Virtus Firenze, – Scheggi Maurizio, Presidente della Società A.S.D. Giglio Calcio, imputandosi ad entrambi la violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S.; – Società A.S.D. Giglio Calcio per la responsabilità di cui all’art.4, comma 1 del medesimo Codice per quanto ascritto al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
17/P – Stagione sportiva 2010/2011 - Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Poli Mauro, responsabile della Scuola Calcio della U.S.D. Virtus Firenze,
- Scheggi Maurizio, Presidente della Società A.S.D. Giglio Calcio,
imputandosi ad entrambi la violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S.;
- Società A.S.D. Giglio Calcio per la responsabilità di cui all’art.4, comma 1 del medesimo Codice per quanto ascritto al proprio Presidente.
Il deferimento trae origine da una nota con la quale il Presidente della U.S.D. Virtus segnalava alla Delegazione Provinciale di Firenze il comportamento del responsabile della Scuola Calcio della Società, Sig. Mauro Poli.
Al tesserato veniva addebitato l’abbandono del proprio incarico, in via del tutto unilaterale e senza dare alcuna notizia in merito, nonché l’aver contattato alcuni giovani calciatori, da lui stesso allenati, invitandoli presso il campo sportivo di altra Società.
La segnalazione giungeva, attraverso il C.R.T., alla Procura Federale che ha disposto il deferimento in esame.
Così descritti i fatti il Presidente della C.D.T. dà atto che, a seguito di formale convocazione, è presente unicamente il Sig. Poli Mauro, mentre sono assenti, nonostante rituale notifica, Scheggi Maurizio e la Società A.S.D. Giglio Calcio.
La Procura Federale è rappresentata dall’ Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale dell’Ufficio.
Prima dell’inizio del dibattimento Poli Mauro dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: la inibizione per mesi tre, in applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del C.G.S., sulla pena base di mesi sei.
La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico di Poli Mauro.
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente al predetto soggetto.
Dichiarato aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede il riaffermarsi della responsabilità dei soggetti deferiti stante le dichiarazioni rilasciate dai medesimi in sede istruttoria.
Risulta evidente, attraverso il comportamento tenuto dal Poli nella vicenda, la responsabilità dello Scheggi nel proporre a calciatori della Virtus di tesserarsi per la Società Giglio Calcio, non potendosi altrimenti spiegare il motivo per cui ad alcuni ragazzi, tesserati per la Virtus, sia stata consegnata la maglia di detta Società.
All’ accertata responsabilità dello Scheggi consegue la responsabilità diretta della Società da lui presieduta.
Passa quindi a richiedere le sanzioni da comminarsi.
- al Sig. Scheggi Maurizio, la inibizione per mesi sei;
- alla Società A.S.D. Giglio Calcio, la ammenda di euro 1000,00 (mille).
In assenza degli altri soggetti deferiti, la Commissione, esaminati gli atti, osserva preliminarmente che dalle deposizioni dei due calciatori ascoltati in sede istruttoria, a prescindere dalle dichiarazioni rese da ciascuno di essi a favore della Virtus o del Poli dal carattere chiaramente di parte, emergono dati che consentono la ricostruzione degli addebiti.
Da tali atti risulta infatti che:
- alcuni ragazzi della Virtus hanno giocato sul campo di San Marcellino, in uso all’A.C. Firenze, alla presenza del Poli nonché di Dirigenti del Giglio Calcio;
- il Poli ha esposto loro ed ai genitori presenti il progetto di quest’ultima Società per l’attività giovanile della stagione successiva;
- alcuni giovani della Virtus si sono recati tre o quattro volte su quel campo e in occasione dell’ultimo “allenamento”(così definito da uno dei calciatori) è stata consegnata ai giovani presenti la maglia del Giglio Calcio.
Ciò premesso viene esaminata la posizione dei singoli soggetti deferiti.
Maurizio Scheggi, Presidente A.S.D. Giglio Calcio.
Risulta accertato che - almeno in una occasione, anche se un calciatore parla di 3 o 4 volte - dirigenti della A.S.D. Giglio Calcio, unitamente al Poli, siano stati presenti, sul campo della A.C.F. Firenze, mentre alcuni ragazzi tesserati per la Virtus giocavano a calcio. Tale presenza può trovare giustificazione solo nell’intento di trasferire un notevole gruppo di calciatori da una società all’altra mentre era in corso il tesseramento annuale.
Quanto sopra accertato rende impossibile che lo Scheggi non fosse a conoscenza dei motivi delle “riunioni”. Così come non è né credibile né accettabile che le magliette della Società venissero consegnate, a sua insaputa, a calciatori di altra squadra.
A.S.D. Giglio Calcio.
L’accertamento della responsabilità della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. è conseguente alla conferma di quanto sopra addebitato al Presidente.
Ricorda inoltre la Commissione come le norme che regolamentano l’attività giovanile, (C.U. n. 1 del settore giovanile e Scolastico) prevedono la possibilità di raduni selettivi (cosiddetti provini) subordinandola ad una autorizzazione per la quale sono necessari alcuni adempimenti.
P.Q.M.
la C.D. accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:
- al Sig. Poli Mauro, in applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S., la inibizione per mesi tre;
- al Sig. Scheggi Maurizio la inibizione per mesi sei:
- alla Società A.S.D. Giglio Calcio l’ammenda di euro 1000,00 (mille).
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