COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 118 Stagione sportiva 2010/2011 Gara Bettolle – Piandiscò (1-1) del 16/01/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.48 del 20/01/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 118 Stagione sportiva 2010/2011 Gara Bettolle – Piandiscò (1-1) del 16/01/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.48 del 20/01/2011 C.R.T. Reclama la società Bettolle avverso la squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Nocciolini Marco “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario provocandone un’ecchimosi sul labbro”. La reclamante sostiene la non punibilità del proprio tesserato il quale, nell’occasione dell’assembramento creatosi in campo, ha cercato di evitare il divulgarsi delle proteste piuttosto che porre in essere atteggiamenti violenti. Contesta che l’A.A. sig.ra Annalisa Cauteruccio abbia potuto vedere il fatto imputato al Nocciolini, per poi riportarlo al’arbitro, in quanto la stessa si sarebbe trovata ad una distanza di quasi trenta metri dalla scena degli accadimenti. Chiede di essere udita dalla C.D. oltre all’annullamento della sanzione. Nel supplemento di rapporto redatto dall’altro A.A. sig. Duccio Di Leo lo stesso conferma il primo rapporto allegato a quello arbitrale, evidenziando che il fatto riguardante il calciatore Nocciolini è stato da lui segnalato e non dalla sua collega A.A. All’udienza dell’11/02/2011 la società reclamante, attraverso il proprio rappresentante, ha confermato l’estraneità del Nocciolini ai fatti scritti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La difesa della reclamante è destituita di ogni fondamento in quanto cade in errore nell’ individuazione del soggetto facente parte della terna arbitrale che, avendo visto il gesto del Nocciolini, lo ha riportato all’arbitro. Ciò emerge chiaramente dall’allegato al rapporto di gara e nel supplemento allo stesso. Infatti è stato l’A.A. sig. Di Leo a riportare il fatto all’arbitro e non la sig.ra Cauteruccio. Da rilevare che, una volta udito il supplemento predetto, la società reclamante, come rappresentata, ha cambiato rotta, contestando il fatto che l’A.A. avesse potuto vedere soltanto la parte finale del fatto, ovvero il rigonfiamento del labbro del calciatore della società Piandiscò. Da quanto esposto appare con evidente chiarezza che il fatto ascritto al Nocciolini è realmente avvenuto così come riportato dall’A.A. sig. Duccio Di Leo. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata e conforme alla normativa vigente. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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