COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 101 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della A.S. Comeana Bisenzio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Colicigno Pasqualino fino al 13.04.2011 (3 mesi) (C.U. n. 45 del 13.01.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 101 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della A.S. Comeana Bisenzio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Colicigno Pasqualino fino al 13.04.2011 (3 mesi) (C.U. n. 45 del 13.01.2011) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S. Comeana Bisenzio, nella persona del Presidente, unitamente all’allenatore Colicigno Pasqualino, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha squalificato lo stesso allenatore fino al 13.04.2011 perché “Allontanato per avere offeso e minacciato il D.G., uscendo persisteva nel contegno offensivo ed intimidatorio. Di poi si rivolgeva ai sostenitori avversari con frasi offensive e minacciose”. I reclamanti sostengono l’insussistenza dei fatti addebitati, precisando che quanto narrato dal D.G. in sede di refertazione appare inverosimile, in ragione del fatto che lo stesso arbitro descrive minuziosamente intere frasi pronunciate dall’allenatore in un contesto nel quale la percezione sensoriale è sottoposta a numerose sollecitazioni idonee a modificarne la reale portata. I reclamanti rilevano, inoltre, la contraddittorietà e l’inattendibilità della ricostruzione effettuata dall’arbitro, il quale, durante lo svolgimento dei fatti, era posizionato a più di cinquanta metri di distanza. All’udienza stabilita, previa convocazione di rito, sono presenti il Presidente della società Comeana Bisenzio e l’allenatore Colicigno Pasqualino, rappresentati e assistiti dall’avv. Bagattini, ai quali viene data lettura del supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione. Presa la parola, l’allenatore dichiara di escludere da parte sua qualsiasi atteggiamento offensivo nei confronti del D.G., e che il gesto violento posto in essere nei confronti della recinzione è stato solo un tentativo di aprire il cancelletto che delimita l’accesso al terreno di giuoco. L’avv. Bagattini, in difesa del Colicigno, pone in rilievo il comportamento tenuto dall’arbitro e le falle esistenti sia nel rapporto di gara che nel supplemento. Sottolinea, inoltre, quest’ultimo l’impossibilità che il D.G. abbia potuto udire frasi complete dal tono offensivo alla distanza che quantifica in almeno 80 mt. A sostegno della propria tesi difensiva deposita rilievo fotografico nel quale si evidenzia il posizionamento della tribuna, delle porte e della panchina. L’Avv. Bagattini conclude il proprio intervento chiedendo una rivisitazione della sanzione. La C.D.T.T., esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Le eccezioni sollevate dai reclamanti non centrano il segno. La descrizione del fatto operata dal D.G. è minuziosa e completa di particolari, certificando l’atteggiamento offensivo e minaccioso posto in essere dall’allenatore. Non pertinente si palesa l’eccezione in ordine all’erronea percezione sensoriale del D.g. delle espressioni offensive e minacciose. Quest’ultimo, infatti, nel rapporto di gara dichiara espressamente di averle udite “distintamente.....anche a gioco fermo quando la palla era uscita in fallo laterale.....e di poterle attribuire senza alcun dubbio al suddetto tesserato…”, dimostrando un buon orientamento in ordine allo svolgimento dei fatti. Non si ravvisano incongruenze logiche o fattuali atte ad eliminare o attenuare l’efficacia privilegiata riconosciuta ai rapporti arbitrali dall’ordinamento sportivo. La stessa eccezione non trova altresì rilevanza con riferimento all’episodio del pugno contro la recinzione. Sul punto si notino le dichiarazioni rese a verbale dall’allenatore (le quali non potranno che assumere valore confessorio) il quale dichiara espressamente “come il secondo episodio descritto (pugno contro la recinzione) è stato semplicemente un tentativo di aprire il cancelletto di uscita dopo l’espulsione”. Occorre tuttavia rilevare, per buona pace dei reclamanti, che in ordine a tale episodio non si rinvengono elementi atti a qualificare il fatto come un gesto di violenza. Peraltro, lo stesso arbitro nulla dice in merito a possibili conseguenze e/o danni cagionati alla recinzione. Infatti, l’esame complessivo degli elementi acquisiti induce il Collegio a ritenere di poter qualificare verosimilmente la condotta dell’allenatore come un semplice gesto di disappunto. Infine, anche in relazione agli insulti rivolti alla tifoseria avversaria, non si ravvisano incongruenze tali da mettere in dubbio l’efficacia di fede privilegiata del rapporto arbitrale. L’arbitro nel supplemento di rapporto precisa che “gli insulti venivano rivolti ad un gruppo di persone da me individuate come sostenitori che si trovavano nello spazio adibito a parcheggio alle spalle del recinto di gioco e non nella tribuna ove poi si recava il sig. Colicigno”. Il reclamo, pertanto, sotto l’aspetto meramente fattuale si palesa privo di fondatezza. La sanzione irrorata dal G.S.T. deve però trovare una rivisitazione in ragione delle motivazioni sopraesposte. Sanzione che il Collegio, in relazione ai fatti addebitati, valuta congrua nella misura complessiva di mesi due. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto - riduce la sanzione inflitta dal G.S.T. all’allenatore Colicigno Pasqualino fino al 13.03.2011 (2 mesi); - dispone la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.
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