COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 125 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della Virtus et Robur Castelnuovo avverso dec. Del GST di Lucca. Esito gara Virtus Robur – Aquila Sant’Anna. Inibizione Gaddi Stefano fino al 27.02.2011. ammenda di 150,00 Euro (C.U 32 del 27.01.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 125 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della Virtus et Robur Castelnuovo avverso dec. Del GST di Lucca. Esito gara Virtus Robur – Aquila Sant’Anna. Inibizione Gaddi Stefano fino al 27.02.2011. ammenda di 150,00 Euro (C.U 32 del 27.01.2011 ) Con missiva nei termini, la soc. Virtus contesta le sanzioni in oggetto indicate assunte dal G.S.T di Lucca. In particolare afferma come i motivi che hanno portato il primo giudice ad assumere tale decisione, sono da ritenersi privi di fondamento e quindi chiede l’omologazione del risultato acquisito sul campo e cancellate le altre sanzioni. Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS: Nel merito, il collegio osserva come la societa’ reclamante non abbia inviato alla controparte ( Aquila Sant’Anna), quale controparte, copia dei motivi del reclamo, ovvero, l’invio si e’ concretizzato ma non contestualmente all’inoltro del reclamo ma ben otto giorni dopo e solo successivamente alla richiesta del riscontro effettuato dalla segreteria della Commissione. A questo proposito giova osservare come la societa’ che non ottempera alla prescrizione di cui all’art. 33 comma 5 CGS, abbia omesso di inviare copia dei motivi del reclamo alla controparte interessata, causa un insanabile violazione del principio del contraddittorio, che rende, per espressa previsione regolamentare, il ricorso inammissibile. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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