COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 96 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Asd Seravezza Avverso Squalifica Del Calciatore Bigicchi Lorenzo Per 6 Gg. ( C.U. N° 30 Del 1312011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 96 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Asd Seravezza Avverso Squalifica Del Calciatore Bigicchi Lorenzo Per 6 Gg. ( C.U. N° 30 Del 1312011) Propone rituale reclamo la ASD Seravezza avverso il provvedimento in epigrafe emesso dal G.S.T. di Lucca con la seguente motivazione: “ Per condotta violenta nei confronti di una avversario. Mentre si allontanava offendeva il D.G.. Nei pressi dello spogliatoio offendeva il portiere avversario, cercando il contatto non riuscendovi per il pronto intervento del proprio dirigente”. La reclamante nel ritenere eccessivo il provvedimento chiedendone una riduzione, nega che i fatti si siano svolti nel modo rappresentato dal D.G.. In particolare non contesta l’espulsione, ma i fatti successivi che, a dire della reclamante l’arbitro avrebbe frainteso. L’atteggiamento del Bigicchi nei confronti dell’avversario sarebbe stato di riappacificazione e non ulteriore scontro. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. L’arbitro conferma quanto già riportato nel rapporto gara, e, del resto nemmeno la reclamante contesta l’espulsione per condotta violenta (tre giornate minimo edittale) mentre nulla dice, quindi implicitamente confermando che il calciatore lo abbia fatto, circa il gesto offensivo all’indirizzo del D.G. (due giornate). Pertanto vi sarebbe dubbio solo sull’episodio dell’ulteriore scontro col portiere avversario con offese e tentativo di contatto, che peraltro l’arbitro conferma, e che avrebbe potuto indurre il primo giudice a comminare anche una sanzione più severa. In ogni caso la sanzione appare congrua nel concatenarsi degli eventi così come descritto dal D.G. e solo in parte contestato dalla reclamante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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