COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 14 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Bucciarelli Marcello, Direttore Sportivo, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, del regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; – A.S.D. Gracciano per la responsabilità diretta indicata dall’art. 4, comma 1, per quanto ascritto al Dirigente sopra indicato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 14 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Bucciarelli Marcello, Direttore Sportivo, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, del regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; - A.S.D. Gracciano per la responsabilità diretta indicata dall’art. 4, comma 1, per quanto ascritto al Dirigente sopra indicato. Con nota in data 21 settembre, pervenuta all’Ufficio in data 5 ottobre 2009, il dottor Massimo Perron ha informato la Procura Federale di aver versato la somma di € 5.000,00 (cinquemila) al Signor Marcello Bucciarelli, Direttore Sportivo regolarmente iscritto all’albo di categoria, al fine di poter tesserare il figlio Oscar presso la A.S. Ponsacco, tesseramento non portato a compimento. La Procura Federale, effettuate le dovute indagini ha appurato, attraverso l’esame degli atti ufficiali, la regolare iscrizione nell’Albo speciale dei Direttori Sportivi del Bucciarelli, inoltre, a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni dei diretti interessati (Massimo Perron e Marcello Bucciarelli), nonché dei testi Luperini Andrea e Cerasa Maurizio, rispettivamente Dirigente ed allenatore della Soc. Ponsacco Calcio, e di Inselvini Fausto, allenatore della Società Palazzolo Calcio ed amico del Bucciarelli, ha accertato che questi ha prestato attività di procuratore ed assistenza al giovane calciatore Perron Oscar, ricevendo in cambio la somma sopraindicata. Due, quindi, sono i motivi che hanno determinato il deferimento: l’indebita attività di procuratore di calciatori e il duplice tesseramento quale D.S. e dirigente della Società Gracciano. Alla riunione per la trattazione, fissata per oggi, 14 gennaio 2011, sono presenti: - l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; - l’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena il quale rappresenta sia il Dirigente Bucciarelli Marcello che l’A.S.D. Gracciano. giusta delega in atti rilasciata in calce alla memoria trasmessa a mezzo fax in data 5 gennaio corrente anno. In apertura di dibattimento il Collegio rileva che la memoria della difesa - trasmessa anche alla Procura Federale - contiene due eccezioni dall’indubbio carattere pregiudiziale il cui accoglimento precluderebbe, in tutto o in parte, il prosieguo del procedimento. Ritiene necessario esaminare preliminarmente dette eccezioni concernenti, la prima, la inammissibilità del deferimento per compimento del termine ex art. 32 C.G.S.; la seconda la incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale a decidere sul secondo capo di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale, dichiarandosi edotto del contenuto della memoria, chiede di poter depositare le ricevute di ricezione telematica, da parte della Procura e di sé medesimo, della relazione finale delle indagini, al fine di provare che il momento conclusivo delle stesse è antecedente rispetto a quello eccepito dalla difesa. Per quanto attiene alla seconda eccezione sollevata, la ritiene destituita di fondamento dovendosi considerare che l’Elenco dei Direttori Sportivi non ha carattere federale a differenza dell’Albo degli allenatori che, invece, rientra nell’ambito di competenza del Settore Tecnico della F.I.G.C.. L’Avv. Giotti, si oppone alla richiesta della Procura chiedendo in via principale che i documenti non vengano acquisiti al fascicolo poiché intempestivi; in subordine la concessione di un termine a difesa, finalizzato all’analisi dei documenti prodotti ed alla studio della nuova strategia processuale. La Commissione Disciplinare, rilevato che la documentazione prodotta dalla Procura si è resa necessaria proprio in ordine alle eccezioni formulate nella memoria difensiva depositata il 5/1/2011, ne ammette la produzione e concede, contestualmente, non opponendosi la Procura, il termine a difesa richiesto. Rinvia dunque all’udienza del 18/02/2011 alle ore 17.00 per l’ulteriore trattazione del procedimento. In data 18 gennaio l’Avvocato Giotti ha prodotto ulteriore memoria in riferimento al deposito in udienza da parte della Procura della documentazione. Il contenuto di detto atto è stato portato a conoscenza della Procura Federale. In data 18 febbraio, il Presidente del Collegio, in apertura di riunione, dà lettura della ordinanza assunta in Camera di consiglio: “ La C.D.T. Toscana respinge entrambe le eccezioni riservandosi di motivare in sede di delibera” Esaurita in tale modo l’analisi delle eccezioni procedurali sollevate, il Presidente della Commissione, avuta conferma dalle parti interessate delle posizioni già espresse nella prima udienza, invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le richieste dell’Ufficio. L’Avvocato Stefanini ritiene ampiamente provati i capi di incolpazione contestati al Bucciarelli sia per quanto risulta dagli atti ufficiali che per quanto indicato dai tesserati che hanno reso dichiarazioni in sede istruttoria, primo tra essi lo stesso Bucciarelli. Evidenzia quindi la gravità del comportamento tenuto dal deferito il quale, nonostante fosse iscritto nel ruolo Speciale dei D.S. ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, attività di procuratore del giovane calciatore Oscar Perron e ha ricoperto la qualifica di dirigente con delega di rappresentanza rilasciata a suo favore dal Presidente dell’A.S.D. Gracciano, nonostante tali incarichi siano incompatibili stante il dettato dell’art. 4 del regolamento Speciale dei D.S.. Rileva ancora, al fine di sottolineare la personalità del deferito, il suo rifiuto a restituire in tutto o in parte le somme percepite al fine di far tesserare il calciatore Perron, motivandolo con le spese sostenute per collocare il calciatore presso qualche società. Il Bucciarelli comunque ha ammesso il fatto ed ha opposto un netto rifiuto alla richiesta di restituzione della somma ricevuta. In ordine al secondo capo di incolpazione si riporta a quanto già dedotto nella riunione tenuta in data 18 gennaio, rilevando ancora il divieto, normativamente disposto, per coloro che sono iscritti nell’Albo dei D.S. di poter rivestire incarichi federali. Dalla accertata responsabilità del Bucciarelli discende quella della Società e, di conseguenza, chiede la irrogazione delle seguenti sanzioni: - al dirigente Marcello Bucciarelli la inibizione per mesi nove; - alla A.S.D. Gracciano, in applicazione dell’art. 4, c. 1 del C.G.S. l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). L’Avvocato Giotti, intervenendo in difesa del Sig. Bucciarelli, chiede al rappresentante della Procura che gli sia indicata quale sia la violazione relativa al secondo capo di incolpazione. Il rappresentante dell’Ufficio specifica che essa è relativa alla incompatibilità, sancita dalla norma regolamentare, tra l’iscrizione nell’albo dei D.S. ed il tesseramento quale Dirigente di società, quindi Dirigente Federale. Ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui la qualifica di Dirigente viene integrata dalla delega a rappresentare il Presidente. L’Avvocato Giotti replica che nel senso indicato dall’Ufficio requirente il Bucciarelli non ha commesso alcuna violazione. Infatti egli ha ricevuto attraverso la delega di rappresentanza conferitagli dal Presidente l’incarico di collaborare con il medesimo e che per poter ottenere la relativa qualifica è necessario essere tesserato per la società e ciò egli ha fatto richiedendo la qualifica minima prevista quale quella di Consigliere. Per quanto riguarda il Perron sostiene che il Bucciarelli ha ricevuto la somma indicata a titolo di rimborso spese e che essa non è il risultato di ciò che definisce “estorsione”. A tal proposito pone in rilievo, ancora una volta, che il Perron padre ha tenuto nascosta la circostanza al solo fine di non frustrare il figlio che poteva ritenere che il pagamento servisse a farlo giocare. Si riallaccia alla memoria depositata, confermandone argomentazioni e richieste e chiede il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine l’applicazione, nei confronti del Bucciarelli, della sanzione minima ritenuta di giustizia. L’Avvocato Stefanini, con breve replica, dichiara che nel deferimento non vi è alcun accenno ad una possibile estorsione, ma si è constatato unicamente la consegna di denaro che è vietata dalla norma vigente. Ricorda alla difesa che l’iscrizione nell’Albo dei D.S. si ottiene attraverso un esame e la successiva domanda di iscrizione il che determina il carattere di specificità ed esclusività dell’Albo. Chiede di intervenire il Bucciarelli il quale descrive di aver svolto, sempre in maniera corretta, una lunga attività nell’ambito del calcio e, non avendo egli nulla da nascondere, afferma che tutto quanto ha dichiarato è assolutamente veritiero e che il suo comportamento non si è discostato da quello di altri D.S.. Nel ripercorrere la vicenda Perron dichiara di essere a conoscenza del divieto per i D.S. di avere la qualifica di Dirigente Federale. La C.D. motiva come segue l’ordinanza assunta a conclusione della camera di consiglio tenuta per esaminare le eccezioni preliminari. Inammissibilità della produzione documentale La produzione dei documenti non può essere ritenuta tardiva dato che essa è la risposta della Procura ad una eccezione sollevata nella memoria depositata. Inoltre la produzione in udienza delle e-mail di trasmissione della relazione redatta a conclusione delle indagini svolte non ha violato in alcun modo il diritto alla difesa stante che sono stati concessi i termini richiesti e il rappresentante dei deferiti ha potuto sollevare le eccezioni che ha ritenuto opportuno. La procedura nel suo insieme è stata quindi rispettata. Il richiamato disposto dell’art. 32, comma 5 del C.G.S. non ha, peraltro, carattere perentorio e la norma ivi indicata è diversa dalla disposizione recata dal comma 11 del medesimo articolo che prevede tempi precisi per la conclusione delle indagini. Improcedibilità del deferimento La questione in ordine alla decadenza della Procura Federale dalla possibilità di proporre il deferimento per compimento del termine, merita un esame particolare. La Procura Federale, con la documentazione depositata in data 14 gennaio u.s., ha dimostrato che la conclusione delle indagini è avvenuta in data 4 maggio 2010 con la trasmissione, quindi il deposito, della relazione inviata per via telematica da parte del Collaboratore che ha compilato la relazione, sia al Sostituto Procuratore di riferimento che alla Procura Federale, come dimostrano le due note di ricevimento depositate in questa sede dal rappresentante della Procura. Il deposito della relazione, effettuato con uno qualsiasi dei mezzi previsti dalla normativa, costituisce atto conclusivo delle indagini e qualora sorgessero dopo tale momento fatti nuovi da accertare si darebbe luogo ad un supplemento di indagine che, se effettuato oltre i termini di cui all’art. 32 e solo in tale caso, necessiterebbe della autorizzazione della Corte di Giustizia Federale. Tale ipotesi non si è verificata nel caso di specie. Si ricorda inoltre che la trasmissione telematica è tra i modi di comunicazione previsti dal C.G.S. al comma 7 dell’art. 38, purché “ sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”, prova risultante nel caso di specie dalla ricevute depositate. Tale innovazione normativa, conseguenza dell’avanzamento della tecnologia, rende del tutto superflua la apposizione del timbro manuale sulla documentazione, la cui natura diviene così di mera numerazione progressiva degli atti pervenuti ad un ufficio e quindi ad uso esclusivamente interno. Non può non rilevarsi ancora che, sempre per quanto disposto dal medesimo articolo, il mezzo elettronico è sostitutivo addirittura delle raccomandate, ove attuato con l’osservanza della specifica normativa prevista. Del tutto irrilevante a tal proposito è l’eccezione della difesa che sembra ritenere non utilizzabile tale mezzo per la trasmissione di atti tra il Collaboratore e la Procura trattandosi di “atti interni” dato che l’articolo prevede, sempre a detta della difesa, il suo utilizzo “fra uffici diversi”. Si osserva che nessuna norma di comportamento è imposta in tal senso alla Procura. Occorre comunque rilevare che, con la conclusione delle indagini in data 4 maggio, viene rispettato il termine previsto dal punto 1 del comma 11 dell’art. 32 in esame. Il termine appare rispettato quand’anche si dovesse ritenere che la conclusione delle indagini sia avvenuta con l’acquisizione dell’ultima deposizione resa da tesserati al Collaboratore della Procura dato che la stessa è avvenuta in data 21.04.2010 (Inselvini). Che alla relazione siano allegati o meno i documenti non ha alcuna rilevanza in questa fase, essendo necessario che essi pervengano all’Organo giudicante e siano quindi messi a disposizione della difesa a decorrere dalla data di ricevimento dell’avviso di convocazione per la trattazione. Ciò si afferma per la elementare considerazione che l’esame della documentazione è necessaria unicamente per la discussione nel merito e non per le antecedenti fasi del procedimento. Nel caso in esame si è trattato, tutt’al più, di un difetto di comunicazione di carattere formale interno che non ha leso nella sostanza il diritto di difesa dei soggetti deferiti, come dimostra la concessione dei termini e l’acquisizione da parte del difensore degli atti depositati dalla Procura Federale in questa sede. In punto di fatto quindi il deferimento è tempestivo così come lo è in punto di diritto. Sulla questione si è infatti pronunciata la Corte di Giustizia Federale con la decisione assunta nella riunione del 19 dicembre 2008 di cui al C.U. n. 162/CGF. La Corte basa la propria decisione su due argomenti. Il disposto della richiamata norma istituisce un termine al fine di fare individuare all’incolpato (in virtù del principio del favor rei) il momento finale della indagine per cui la preclusione in esso contenuta è destinata all’attività inquirente che venga espletata dopo la scadenza del termine. Ciò significa che, quand’anche si volesse dare a detto comportamento una qualsiasi conseguenza, ci si troverebbe unicamente in presenza di una inutilizzabilità degli elementi eventualmente acquisiti dopo la scadenza prevista dalla norma e non certo ad una nullità dell’intero procedimento o ad una sorta di estinzione-prescrizione della facoltà di adottare provvedimenti disciplinari. Nulla di tutto ciò è comunque accaduto nella fattispecie dato che gli addebiti contestati si riferiscono alla denuncia trasmessa dal Sig. Massimo Perron in data 5 ottobre 2009, mentre l’ultimo atto di indagine risulta essere, quanto meno, la assunzione delle dichiarazioni rese in data 21/04/2010 dal tesserato Inselvini Fausto (v. pagina 3 della relazione) ed il deposito della relazione è avvenuto in data 4 maggio 2010. Né la difesa dimostra il contrario basando l’eccezione esclusivamente sull’apposizione del timbro di protocollo sul documento cartaceo relativo alla relazione di cui si è già detto; Sempre argomentando, la Corte definisce la norma come una specie di “raccomandazione”, mancando la sanzione in caso di sua inosservanza, ne consegue che la disposizione non ha carattere perentorio. A ciò aggiungasi che detta norma non può d’altra parte essere considerata un termine di decadenza o prescrizione perché al compiersi del termine non è legata alcuna conseguenza. L’eccezione sollevata è quindi respinta. Incompetenza della C.D.T. Con la seconda eccezione la difesa ritiene che il caso debba essere posto all’attenzione della C.D.N. in quanto l’iscrizione di un soggetto nell’Albo Speciale dei D.S. riveste, come quello degli allenatori, carattere nazionale, e comunque l’attività svolta dal Bucciarelli nei confronti del calciatore Perron è consistita nell’avere stabilito contatti, per il tesseramento del calciatore, con Società di serie D. I suddetti elementi farebbero si che tale attività sia attratta dalla competenza della Commissione Disciplinare Nazionale, ragion per cui la difesa chiede il rinvio degli atti alla Procura Federale per il rinnovo del deferimento innanzi la Commissione competente. L’eccezione è totalmente infondata. La C.D.N., secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del C.G.S. richiamato dalla difesa, è competente a giudicare in primo grado “i Dirigenti Federali”, per cui è necessario individuare quali soggetti vadano considerati in detta categoria. L’art 10 delle N.O.I.F. stabilisce: “ Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico amministrativo e disciplinare….” La semplice iscrizione in un albo non è sufficiente ad assegnare agli iscritti la qualifica di “Dirigente Federale” dato che l’incarico, conseguenziale a detta qualifica, viene conferito esclusivamente con la nomina da parte di un Ente Federale. Il D.S. è invece soggetto che viene tesserato direttamente dalle Società, per cui la competenza del Giudice, nel caso di infrazioni disciplinari da essi commesse, è determinata dalla Lega di appartenenza della Società. (Professionisti, Prima e Seconda Divisione, Interregionale, Dilettanti). Le trattative con le Società della serie D per i motivi sopraindicati non possono, per il loro carattere intrinseco, determinare la competenza del Giudice. Se la lettura immediata dell’art. 4 del Regolamento dei Direttori Sportivi indica un ordine nelle violazioni da sanzionare, l’incolpazione più grave imputata al Bucciarelli appare essere l’incompatibilità dello status di Direttore Sportivo con quella di dirigente (art. 4, comma 1 del Regolamento D.S.). In tal caso competente a decidere è la C.D.T. risultando indubitabilmente il Bucciarelli essersi tesserato per una squadra di I categoria. Per quanto riguarda il merito la Commissione osserva che due sono le contestazioni che la Procura rivolge al Bucciarelli: l’aver svolto, nonostante fosse iscritto all’albo dei D.S.: I. attività di procuratore ed assistenza al calciatore Oscar Perron dietro compenso; II. l’aver assunto l’incarico di dirigente, con delega di rappresentanza del Presidente, nella società A.S.D. Gracciano. Tali incarichi, a parere della Commissione, confliggono per dichiarata incompatibilità, con il Regolamento dell’Albo Speciale dei Direttori Sportivi ed in particolare con il disposto di cui all’art. 4, comma 1 di detto regolamento. Quanto stabilito da detta norma, combinato con quanto indicato dal successivo art. 9, determinano la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. Per quanto riguarda il primo motivo del deferimento, i fatti ascritti al Dirigente Bucciarelli risultano evidenti dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso deferito, tutte convergenti nell’indicare la sua attività di procuratore e di assistente di calciatori. Dalle dichiarazioni rese dal tesserato Cerasa Maurizio emerge che il Bucciarelli “gli aveva proposto di prendere qualche giocatore”, il che testimonia che l’attività di procuratore non era limitata al Perron. Lo stesso Bucciarelli conferma, ancorché indirettamente, di aver svolto tale attività allorché dichiara di non intendere restituire alcunché in considerazione delle spese sostenute. Peraltro la somma ricevuta, nella sua entità(€ 5.000,00), non può costituire un semplice rimborso spese e comunque l’acquisizione di essa è prova sufficiente a dimostrare l’attività svolta dal Bucciarelli nei confronti del calciatore. Irrilevante a tal proposto è la dichiarazione a difesa che detta somma non sia stata direttamente richiesta dal Bucciarelli.. In udienza, peraltro, il Bucciarelli ha confermato, in contrasto con quanto sostenuto dal difensore, di aver svolto l’attività di procuratore affermando che tale attività viene svolta comunemente dai D.S.. Esaminando il secondo addebito rivolto al Dirigente, non è condivisibile ed appare contraddittorio l’assunto difensivo in base al quale il tesseramento non è causa di violazione essendo atto “doveroso per ogni soggetto che svolge attività in favore di una società di calcio”. Ciò che infatti viene contestato è proprio l’incarico assunto in costanza di iscrizione all’Albo dei D.S.. Il dirigente di una società sportiva nel momento in cui riceve la delega di rappresentanza da parte del Presidente assume l’incarico di amministratore della società e quindi riveste la funzione di dirigente federale. Tale funzione è incompatibile con quella di Direttore Sportivo ( art. 4 Regolamento D.S.). “L’attività” svolta, in conseguenza del tesseramento, e che viene esercitata attraverso l’incarico di rappresentanza, non può che costituire attività di amministratore trovandoci in presenza, come sopra rilevato, di un’associazione sportiva e non di una società di capitali. Ancora ininfluente appare la distinzione, operata dal difensore solo in sede di rinvio, tra Dirigente e collaboratore, in considerazione del fatto che la qualifica di “dirigente con delega di rappresentanza del Presidente” non può che riguardare la carica di amministratore essendo ben diverse le mansioni del collaboratore. Il deferimento è fondato e da accogliere. L’accoglimento del deferimento a carico del Bucciarelli determina la responsabilità diretta della Società come normativamente previsto. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento e delle richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni: - al Direttore Sportivo Marcello Bucciarelli, la inibizione per mesi nove; - alla Società A.S.D. Gracciano, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di euro 400,00 (quattrocento).
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