COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 19 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Corsinovi Giovanni, tesserato per la S.S. Signa 1914 A.D., per la violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S; – S.S. Signa 1914 A.D. per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2; – A.S.D. Montaione, anch’essa per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 19 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Corsinovi Giovanni, tesserato per la S.S. Signa 1914 A.D., per la violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S; - S.S. Signa 1914 A.D. per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2; - A.S.D. Montaione, anch’essa per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Il deferimento indicato in epigrafe viene motivato dalla Procura Federale con quanto accaduto, nel recinto dello spogliatoio dell’impianto sportivo della S.S. Signa, dopo la fine della gara Signa - Montaione che, valida per il Campionato Juniores Provinciale, si è disputata in data 24 aprile 2010. Scatenatasi una rissa, protrattasi per circa dieci minuti, cui partecipavano quasi tutti i calciatori delle due squadre, “anche se alcuni di essi si adoperavano per riportare la calma”, l’arbitro notava un uomo di mezza età indossante la tuta con i colori sociali della S.S. Signa, successivamente identificato nel Corsinovi Giovanni, magazziniere di detta Società, nell’atto di colpire con pugni il calciatore Capitani Lorenzo, causandogli una ferita al labbro. L’accaduto veniva segnalato alla Procura dal G.S.T. di Firenze che ha rilevato il fatto in sede di esame degli atti di gara. Il Presidente della C.D.T.T., così descritte le motivazioni che l’Ufficio requirente ha posto a base del deferimento, indica le parti presenti al procedimento. - Giovanni Corsinovi, tesserato per la S.S. Signa 1914 A.D., in proprio; - S.S. Signa 1914 A.D. in persona del Presidente Sig. Giampiero Morandi; - A.S.D. Montaione, rappresentata dal Presidente Sig. Vasco Montagnani, assistito e difeso dall’avvocato Luca Bianchi del Foro di Firenze. E’ presente in rappresentanza della Procura Federale l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale. Viene dato atto che il Corsinovi ha depositato tempestiva memoria a difesa. Aperto il dibattimento, l’Avvocato Taddeucci Sassolini, chiede preliminarmente correggersi il capo di incolpazione nella parte in cui si indica che il calciatore colpito dal Corsinovi è “il giocatore del Montaione Covelli Alberto” dato che il calciatore colpito è Capitani Lorenzo, n. 6 del Montaione. Chiede altresì che vengano ascoltati prima i deferiti per eventuali dichiarazioni. Interviene quindi il Corsinovi che, con comportamento alquanto aggressivo e non consono alla situazione, afferma di essere la vittima e non l’autore dell’aggressione e di non essere in grado di riconoscere chi abbia colpito il calciatore Capitani. Chiede di conoscere in base a quali atti dell’istruttoria egli sia stato riconosciuto. Alla precisa domanda del rappresentante della Procura Federale di indicare il colpevole risponde di non essere in grado di farlo perché caduto subito dopo essere stato colpito. Le dichiarazioni del Presidente della S.S. Signa consistono in un elegiaca storia della Società e nel negare di esser in grado di conoscere il nome dell’autore dell’aggressione al calciatore Capitani. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, entrando nel merito della vicenda, conferma la colpevolezza del Corsinovi, come si rileva dalle dichiarazioni del D.G. che sono comprovate dalle dichiarazioni dei testi assunti. Costoro, infatti, tutti soggetti tesserati per le due Società, confermano sia la rissa che la indubitata ed indubitabile partecipazione ad essa del massaggiatore della S.S. Signa. A ciò consegue la responsabilità della S.S. Signa, Società di appartenenza del tesserato. Per quanto riguarda la A.S.D. Montaione la responsabilità di carattere oggettivo le viene imputata in riferimento alle violazioni commesse dopo la conclusione della gara dal calciatore Gonnelli, già oggetto di separato giudizio. Chiede di conseguenza l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Giovanni Corsinovi, mesi quattro di inibizione; - alla S.S. Signa 1914 A.D., l’ammenda di € 400,00: - alla A.S.D. Montatone, l’ammenda di € 400,00. Conclusa la fase dibattimentale la C.D.T.T. decide. Premette il Collegio che l’aver indicato la Procura Federale, sull’atto di deferimento, il nome di Covelli Alberto come calciatore recante la maglia n. 6 dell’A.S.D. Montaione, invece che Capitani Lorenzo, costituisce un evidente errore materiale come risulta dalla consultazione delle liste di gara e come riconosciuto dalla Procura Federale in apertura di dibattimento. L’errore è pertanto irrilevante ai fini decisori. Ricorda altresì, sempre a titolo di premessa, la inefficacia di prove testimoniali nell’ambito del presente procedimento disciplinare, mentre, per quanto riguarda gli addebiti contestati al Corsinovi, rileva che dalle dichiarazioni rese dal Giannini emerge unicamente che il Corsinovi avrebbe indubbiamente colpito qualcuno senza, però, identificare il destinatario dei pugni. Infatti la dichiarazione resa dal D.G.in fase istruttoria è precisa nell’affermare che nel …bar accanto agli spogliatoi dove c’era ”l’aggressore” del n. 6 che cercò di giustificare il suo comportamento scusandosi con me di “aver perso la testa” ma “quelli del Montatone avevano aggredito il magazziniere”. Da tale dichiarazione appare evidente che il Corsinovi sia persona diversa dall’aggressore al calciatore, per cui nulla può essergli imputata in proposito. Al Corsinovi quindi deve esser addebitato solo quanto affermato dal Giannini allorché dichiara di averlo visto difendersi e “certamente “ colpire qualcuno. L’atto posto in essere dal tesserato Corsinovi, peraltro, non può trovare giustificazione in una reazione, non essendo consentito in alcun caso usare la violenza. Il fatto riveste carattere di gravità anche perché si tratta di episodio accaduto fra calciatori Juniores ai quali tutti i tesserati della società di appartenenza, qualunque sia l’incarico rivestito, debbono essere di esempio. Peraltro dall’organigramma trasmesso dalla Società al C.R.T. in data 19 luglio 2010, e confermato dall’interessato, risulta che il Corsinovi riveste la carica di Dirigente con la qualifica di Consigliere. Per quanto riguarda la Società, al di là dei meriti storico sportivi vantati nel corso della riunione e del tutto irrilevanti in questa sede, il Collegio ritiene che essa abbia una notevole responsabilità nella vicenda per non aver posto in essere tutte le azioni necessarie per evitare prima ed i identificare dopo i fatti contestati nonché l’autore dell’aggressione al calciatore Capitani. E’ infatti del tutto inverosimile che la rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori, le conseguenze fisiche subite dal Corsinovi, i danneggiamenti all’interno dello spogliatoio non abbiano indotto il Presidente della Società e, quantomeno, i Dirigenti presenti alla gara, ad identificare l’autore della violenza a carico del calciatore avversario. Ritiene la Commissione che la Società sia ben conscia di chi sia stato l’aggressore e che non intenda assolutamente rilevarlo, il che costituisce comportamento omertoso, reticente e quindi da sanzionare adeguatamente. Sono infatti da censurare le dichiarazioni difensive del Presidente che ha cercato di “giustificare” il fatto che una persona adulta aggredisse un ragazzo per il solo fatto di essere stata (forse) provocata da un gesto di scherno. Tale comportamento appare certamente distante da quei doveri di lealtà probità e correttezza codificati nelle Carte federali. Appare alla C.D. a questo punto evidente la necessità di procedere alla identificazione dell’autore della violenza che è stata causa della rissa avvenuta. Con riferimento all’A.S.D. Montaione non può muoversi alcun addebito in ordine al comportamento del tesserato Gonnelli essendo stato detto calciatore oggetto di provvedimento disciplinare per quanto commesso in occasione della gara in questione. Deve invece esserle addebitato, al pari della S.S.Signa 1914 A.D., la rissa che, ovviamente, si è scatenata tra i calciatori delle due squadre, dovendosi osservare che la stessa ha coinvolto i calciatori di entrambe le Società. Per quanto riguarda la S.S. Signa è necessario precisare che nei suoi confronti è stato assunto, unicamente, il seguente provvedimento disciplinare: ammenda di € 52,00 “Per presenza di persone estranee e non indicate in nota bel recinto spogliatoi che a fine gara partecipavano ad una rissa.” P.Q.M. la C.D.T.T. assume i seguenti provvedimenti: - sanzione della inibizione per mesi uno e giorni quindici al Dirigente della S.S. Signa 1914 A.D., Corsinovi Giovanni; - ammenda di € 1.000,00 (mille) alla S.S. Signa 1914 A.D.. Per quanto riguarda l’A.S.D. Montaione la Commissione ritiene doversi riformulare nei suoi confronti il capo di incolpazione così come dovrà essere riesaminata la posizione della S.S. Signa in riferimento alla rissa. Rimette pertanto gli atti alla Procura Federale per il riesame, se ritenuto opportuno, della posizione delle due Società, nonché per la possibile identificazione dell’autore dell’atto di violenza, generatore oltretutto dell’atto di violenza.
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