COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 20 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Marchetti Andrea, calciatore per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – S.C.D. Filettole Calcio, società di appartenenza del calciatore, per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
20 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Marchetti Andrea, calciatore per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
- S.C.D. Filettole Calcio, società di appartenenza del calciatore, per la responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2 del C.G.S..
La Procura Federale ha disposto il deferimento in esame a seguito di un esposto-denuncia dell’A.A. Alessandro Tognetti inviato al Presidente della Sezione A.I.A. di Pisa e da questi inoltrato al G.S.T di Pisa, che lo ha girato all’Ufficio inquirente.
A seguito di rituale convocazione risultano oggi qui presenti:
- il calciatore Andrea Marchetti, che ha depositato memoria;
- la S.C.D. Filettole Calcio in persona del Presidente Sig. Giovannetti Riccardo.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini Delegato Regionale.
Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente della Commissione rileva quanto segue.
La denuncia è riferita ad una aggressione che l’A.A. ha subito nella notte tra il 4 ed il 5 giugno, all’uscita da un locale di Pisa, ad opera del Marchetti e di un suo amico.
L’assistente nel corso dell’aggressione riceveva dal Marchetti un calcio ad una gamba mentre un amico di questi lo spingeva con violenza contro una autovettura e nel contempo gli sputava addosso.
Dalle dichiarazioni rese sia dal Tognetti che dal Marchetti emergono con certezza la lite ed il successivo contatto fisico tra i due, anche se i protagonisti ne forniscono una descrizione, ovviamente, diversa.
E’ certo quindi che il contatto sia avvenuto e che comunque il Tognetti sia stato colpito.
Quanto sopra premesso il Presidente della C.D.T. chiede al rappresentante della Procura Federale di esporre la posizione dell’Ufficio che rappresenta.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini in premessa contesta l’affermazione del Marchetti circa la incompetenza della giustizia sportiva ad occuparsi del caso stante che la affermata “richiesta di chiarimenti” non può che essere riferita all’episodio della squalifica.
Riconosce una reciprocità di comportamenti, tuttavia di per sé la “richiesta di chiarimenti” effettuata, per di più in tempi e luoghi inopportuni, postula la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..
Chiede riaffermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti e infliggersi, di conseguenza, le seguenti sanzioni:
- Marchetti Andrea squalifica per mesi tre, sanzione che tiene conto del contesto in cui il fatto è avvenuto:
- Filettole Calcio ammenda di euro 500,00.
A sua volta il Marchetti, contestando le conclusioni cui è giunto il Collaboratore della Procura in sede di indagine, ribadisce quanto già riferito, ossia di essere stato provocato dal Tognetti che si vantava pubblicamente di avergli “indirettamente dato sette mesi di squalifica” e di essere stato dallo stesso invitato all’esterno per dirimere la questione dopo la sua reazione verbale alla provocazione ricevuta.
Chiede alla C.D. l’archiviazione del contesto ritenendo che quanto accaduto non rientri nelle fattispecie previste dall’art. 1, c. 1, del C.G.S., previa acquisizione di prove per i testi che indica in calce alla memoria.
Il rappresentante della Società Filettole Calcio dichiara la assoluta mancanza di ogni responsabilità da parte dell’Ente, atteso che essa non può rispondere del comportamento dei propri calciatori per fatti personali avvenuti, per di più, a tanta distanza dalla sede sociale e quindi al di fuori di ogni possibile controllo.
Ritiene ancora che trascorse 24 ore dalla gara la Società non ha alcuna responsabilità in ordine al comportamento dei propri tesserati.
Chiuso il dibattimento la Commissione passa in camera di Consiglio per la decisione.
Premesso che nella memoria depositata il Marchetti “smentisce nella maniera più categorica” di aver sputato addosso al Tognetti, fatto che non gli viene contestato essendo stato detto episodio attribuito dal denunciante all’amico non identificato del Marchetti, si osserva.
La richiesta di archiviazione proposta dal Marchetti a conclusione della memoria, con la motivazione che quanto accaduto in Marina di Pisa è sottratto alla competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, non trova alcuna conferma negli atti istruttori.
La deposizione dell’arbitro, anche se in questa sede non ha il carattere di prova privilegiata che essa avrebbe se riportata nel contesto di un rapporto di gara, trova conferma nella memoria stessa depositata dal Marchetti.
Infatti il Marchetti, che ha dichiarato in sede istruttoria, “ ….ho incontrato l’Assistente Arbitrale Tognetti. Una volta avvicinato per chiedere chiarimenti mi sono sentito offendere…”, nella memoria (cfr. pag. 5) afferma “Da ultimo, smentisco nella maniera più categorica che il contatto fisico avuto con il Tognetti sia stato causato, od abbia diretta correlazione con la squalifica di sette mesi comminatami dalla federazione a seguito della partita...” senza specificare quale sia stata la natura dei chiarimenti richiesti.
Dalle dichiarazioni rese dai due interessati non emerge che tra loro esistesse un rapporto di frequentazione tale che, se riferita ad altri fatti, potesse giustificare simile richiesta mentre essa appare fondata, conseguenziale e logica, con riferimento al rapporto di gara, causa della lunga squalifica.
Si può quindi affermare che l’unico motivo che giustifichi l’incontro-scontro sia la squalifica inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva a seguito del rapporto di gara redatto in occasione della gara Filettole - Pappiana disputata in data 15 maggio 2010.
Per quanto riguarda i rispettivi comportamenti, il Marchetti, dopo avere dichiarato che quello del Tognetti è stato identico al suo, conferma a più riprese non solo le offese “reciproche” ma anche l’indubbio “contatto fisico” che altro non è che un modo attenuato del Marchetti per definire l’aggressione, che, a suo parere ha ben altra rilevanza come sostiene citando la definizione che della parola forniscono due Dizionari.
Ammette in tal modo comunque di essere l’iniziatore dell’azione.
A tal proposito il Marchetti riferisce di aver spintonato per due volte il Tognetti, allontanandosi subito dopo, nel momento in cui l’aggredito ha estratto il telefono per chiamare il 112 (“…a quel punto mi sono allontanato…”)
Il Marchetti inoltre conferma, nella memoria, di aver pronunciato la frase riferita all’Aula Studio, che a parere della C.D. ha indubbio carattere di minaccia.
E’del tutto irrilevante per la C.D. che ciò sia avvenuto prima delle spinte e non dopo.
Tutte le ammissioni del deferito, qui confermate, collimano con quelle del Tognetti ad eccezione dell’invito di questi ad uscire dal locale per chiarire come conseguenza alla frase “saresti da prendere a schiaffi”, pronunciata dal Marchetti.
Per quanto si riferisce alla Società la C.D. rileva che ad essa possa essere addebitata semplicemente una “culpa in eligendo” non quella in “vigilando” in considerazione del fatto che la vicenda, pur avendo preciso riferimento ad una gara, si è svolta a notevole distanza di tempo e di luoghi.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento la C.D.T.T. infligge:
- al calciatore Marchetti Andrea la squalifica per mesi tre, tenuto conto che il tutto è avvenuto al di fuori del contesto della gara anche se ad essa riferibile;
- alla Società l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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