COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 21 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Rosetti Andrea, tesserato quale istruttore scuola calcio dell’ A.C. Giovanile Valdicecina, all’epoca dei fatti; – Sartini Sergio, collaboratore A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, per avere, entrambi, violato il disposto dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – la A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, per la responsabilità derivante dal comportamento del tesserato Sartini ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 21 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Rosetti Andrea, tesserato quale istruttore scuola calcio dell’ A.C. Giovanile Valdicecina, all’epoca dei fatti; - Sartini Sergio, collaboratore A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, per avere, entrambi, violato il disposto dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - la A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, per la responsabilità derivante dal comportamento del tesserato Sartini ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo Codice. Con lettera sottoscritta in data 21 aprile 2010, il Presidente della A.C. Giovanile Valdicecina denunciava il comportamento che, tenuto in comune dai tesserati sopraindicati, viene definito illecito. Tale comportamento è consistito nell’aver il Rosetti, in accordo con il Sartini, radunato sul campo della Pecciolese alcuni ragazzi tesserati per la Soc. Valdicecina al fine di far sostenere loro un allenamento finalizzato al trasferimento dei giovani dall’una all’altra Società. La denuncia, tramite gli organi federali competenti, è giunta alla Procura Federale che, dopo aver ascoltato gli interessati e acquisito varie dichiarazioni, ha disposto il deferimento in esame. Aprendo il dibattimento il Presidente della C.D.T.T. dichiara che, a seguito di rituale convocazione sono presenti, per i soggetti deferiti: - il Signor Andrea Rosetti, in proprio; - il Signor Sergio Sartini, in proprio; - la Società A.S.D. Pecciolese Valdera rappresentata dal Sig. Donati Alessandro su delega del Presidente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato regionale. Su richiesta del Presidente del Collegio interviene il rappresentate della Procura Federale il quale, nel richiedere la conferma del deferimento, pone l’accento sulle dichiarazioni rese non solo da una Dirigente della Valdicecina, ma anche dal genitore di un ragazzo che, presente all’allenamento per aver accompagnato il figlio, ha indicato anche la partecipazione di altri due calciatori della Società. I fatti vengono inoltre confermati, sempre in sede istruttoria, dai tesserati oggetto di deferimento. Passa quindi a chiedere l’irrogazione di sanzioni che indica nella seguente misura: - al Signor Andrea Rosetti, la inibizione per mesi sei; - al Signor Sergio Sartini, la inibizione per mesi sei; - alla Società A.S.D. Pecciolese Valdera, l’ammenda per € 500,00(cinquecento). Seguono gli interventi dei soggetti deferiti. Il Signor Andrea Rosetti, conferma di essere stato interpellato dal Sartini circa la possibilità di allenare, nella prossima stagione, la squadra dei ragazzi 1997. Dichiara che in occasione dell’allenamento si è limitato a fare da battistrada alle auto dei genitori accompagnandoli fino all’impianto sportivo della Pecciolese, apprendendo dell’allenamento solo l’indomani. Il Signor Sergio Sartini, riafferma più volte i contatti non solo con la Società Valdicecina ma anche con altre, trovando tale pratica del tutto normale e comune nell’ambito delle Società sportive dilettantistiche e sostiene che il tutto si svolge in un “clima di amicizia reciproca” Il rappresentante della Società Pecciolese, nel contestare il capo di incolpazione, ritiene che la Società debba essere rilevata indenne da ogni addebito essendo essa all’oscuro di quanto accaduto fino al ricevimento dell’atto di deferimento. Riferisce che la Società non esplica attività nel settore Giovanile precisando, su specifica domanda, che essa è cessata il 30 giugno 2010. L’impianto sportivo indicato, di proprietà comunale, è a disposizione di diverse altre squadre. Nell’assumere la delibera la C.D.T.T. osserva che il deferimento è fondato. La Commissione ritiene infatti del tutto attendibili le chiare dichiarazioni rese dalla segretaria della S.G. Valdicecina e dal genitore di F. C., rilevando che nessuno dei due può aver avuto qualche interesse a dichiarare il falso e che tali dichiarazioni si contrappongono a quelle dei due soggetti deferiti, del tutto elusive e volte, evidentemente, ad attenuare la gravità dell’episodio. A dare ulteriore certezza a quanto accertato dalla Procura Federale vi è la dichiarazione resa dal suddetto genitore il quale riferisce di essere stato invitato dal Rosetti prima, dal Sartini dopo, a far partecipare il ragazzo all’allenamento. Ulteriore elemento a carico dei deferiti lo si rinviene nell’esplicito invito che il Sartini ha rivolto, al termine dell’allenamento, ai genitori presenti, a trasferire i ragazzi alla nuova Società Progetto Piccioli. A conclusione dell’allenamento il Sartini riferisce di aver portato i ragazzi e i genitori presenti, “ a gustarci una pizza”. Nel corso dell’odierna riunione il Sartini infine non solo conferma i contatti avuti con il Rosetti e l’allenamento che definisce “una partitella su terreno sintetico”, ma afferma di ritenere normale lo stabilire contatti con altri tesserati e genitori di altri calciatori mentre la stagione agonistica è ancora in corso. Le dichiarazioni rese dal Sartini in questa sede hanno vero e proprio carattere confessorio e quindi di ampia conferma delle tesi della Procura Federale. Nello specifico i contatti e l’allenamento sono avvenuti in data 19 aprile mentre la stagione agonistica si è conclusa il 30 giugno del medesimo anno. Le dichiarazioni del Rosetti circa l’essere stato il suo intervento limitato a far da battistrada appaiono del tutto inconsistenti e non atte a contrastare il deferimento. Si osserva ancora che i fatti contestati sono stati commessi da allenatori di calciatori giovanissimi (ragazzi compresi tra i dodici ed i quattordici anni) ai quali deve essere insegnato, ancor prima delle regole tecniche, il rispetto e l’osservanza delle norme che regolano l’attività sportiva. Ricorda inoltre la Commissione come le norme che regolamentano l’attività giovanile, (C.U. n. 1 del settore giovanile e Scolastico) prevedono la possibilità di raduni selettivi (cosiddetti “provini”) subordinandola però ad una autorizzazione per la quale sono necessari alcuni adempimenti. Quanto sopra trova la propria ragion d’essere nel garantire i ragazzi anche per eventuali incidenti che possano accadere nel disputare gare prive di autorizzazione. Esaminando la posizione della Società Pecciolese, essa non tiene in alcun conto che le è stata contestata la responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Sartini e che il non aver intrapreso attività giovanile nella stagione 2010/2011 è ininfluente agli effetti del deferimento essendo state le violazioni commesse in data 19 aprile e, quindi, nel corso della stagione 2009/2010 durante la quale la Società ha disputato il campionato di quella categoria. Nel determinare le sanzioni il Collegio si richiama ai propri precedenti in materia, alcuni dei quali recentissimi. P.Q.M. in accoglimento del deferimento, la C.D. infligge le seguenti sanzioni: - al Signor Rosetti Andrea la inibizione per mesi sei; - al Signor Sartini Sergio, la inibizione per mesi sei; - alla Società A.S.D. Pecciolese Valdera, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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