COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 135 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Polisportiva Poliziana Avverso Squalifica Calciatore Pasquini Duccio Per 3 Gg. (C.U. N° 51 Del 322011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 135 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Polisportiva Poliziana Avverso Squalifica Calciatore Pasquini Duccio Per 3 Gg. (C.U. N° 51 Del 322011) Propone rituale reclamo la polisportiva Poliziana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, nega recisamente che il calciatore abbia inteso usare violenza verso un giocatore avversario. Descrive infatti l’episodio come un momento di concitazione dovuto ad un calcio di punizione; nel frangente diversi giocatori si accalcavano nei pressi e non è escluso che il D.G. abbia visto il Pasquini nello sbracciarsi, allargare il gomito, ma senza alcuna volontà di colpire. La tesi della reclamante sarebbe avvalorata dal fatto che il nessun avversario, presumibilmente colpito dal Pasquini, sia caduto a a terra o abbia lamentato il colpo, prova ne sia che il D.G. non ha individuato il giocatore colpito. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza del 18 febbraio 2011 dal rappresentante della società a ciò delegato. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. I fatti addebitati al Pasquini sono confermati dal D.G. anche nel supplemento, ma lo stesso D.G. conferma che il colpo era stato inferto all’interno di una mischia e che, proprio a causa del cospicuo numero dei calciatori presenti di entrambe le squadre aveva sì notato il gesto del Pasquini, ma non aveva individuato il giocatore colpito. La ricostruzione fornita sia dalla reclamante che dall’arbitro in sostanza coincidono, ma il fatto che il giocatore colpito non sia stato individuato e non abbia rivolto lamentele eo proteste all’indirizzo del D.G., pare abbastanza sintomatico, così come non si può non rilevare che, mancando una “vittima” è impossibile appurare se effettivamente il colpo abbia avuto esito e, quindi, vi siano state conseguenze. Tali circostanze fanno propendere per una condotta del Pasquini non riconducibile a quelle caratteristiche “violente” così come previsto dalla norma applicabile. Il gesto del Pasquini pur meritevole di espulsione non rivestirebbe quindi quella necessaria violenza da necessitare l’applicazione della sanzione minima di tre giornate prevista dall’art.19 co 4 lett. C), tuttavia in considerazione della potenziale pericolosità del gesto appare equa la sanzione di 2 giornate di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo ricuce al calciatore Pasquini Duccio la squalifica a due giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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