COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 129 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Mensolese, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Vaiano Antonio per quattro gare e Benedetti Tommaso per tre gare nonché avverso l’ammenda di Euro 650,00 (C.U. n. 35 del 2/02/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
129 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Mensolese, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Vaiano Antonio per quattro gare e Benedetti Tommaso per tre gare nonché avverso l'ammenda di Euro 650,00 (C.U. n. 35 del 2/02/2011).
La Società Mensolese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 29 gennaio 2011, contro la Società Olimpia Firenze.
Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:
AMMENDA ALLA SOCIETA’ MENSOLESE DI EURO 650,00
“Per avere un proprio sostenitore rivolto numerose e gravi offese al D.G., anche dal contenuto razzista, per tutta la durata della gara. Al termine di questa il predetto sostenitore riusciva ad entrare nel recinto di spogliatoi rendendosi protagonista di una rissa cui partecipavano anche tesserati in parte non identificati. La rissa comportava l'intervento della Forza Pubblica.”
SQUALIFICA DI VAIANO ANTONIO PER QUATTRO GARE.
“Per essersi reciprocamente colpito con un avversario a gioco fermo ed aver partecipato, a fine gara, ad una rissa con calciatori avversari.”
SQUALIFICA DI BENEDETTI TOMMASO PER TRE GARE.
“Espulso per somma di ammonizioni, a fine gara, partecipava ad una rissa con calciatori avversari.”
La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che i macroscopici errori rilevabili nel rapporto di gara fossero frutto dello stato confusionale in cui versava il D.G..
Per quanto attiene alla supposta presenza dell'allenatore - che scontava un turno di squalifica - all'interno del recinto di gara segnala che il D.G. potrebbe essere stato indotto in errore dalla presenza di due adiacenti recinti divisi da un cancello mai superato dal dirigente e segnala che tale circostanza potrebbe essere confermata dai dirigenti della squadra Olimpia Firenze.
Negando che siano mai state pronunciate offese dal contenuto razzistico la società insiste nell'identificazione di marchiani errori tra i quali le ammonizioni di giocatori mai entrati in campo o precedentemente sostituiti.
Non sarebbe inoltre mai avvenuta una rissa e pertanto, pur ammettendo implicitamente che possano esservi stati eccessi meramente verbali, eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia gesto violento da parte dei giocatori; le intemperanze sarebbero attribuibili alla concitazione della gara e non a reali intenzioni lesive di soggetti che si limitavano ad esprimere, in maniera veemente e poco ortodossa, la loro disapprovazione su alcune scelte tecniche.
Evidenziando la correttezza della società, da sempre esente da qualsivoglia censura disciplinare, il reclamo insiste nella rivalutazione delle violazioni e comunque per una riduzione delle squalifiche e dell'ammenda comminata.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Sulle richieste di ammissione a prova testimoniale questa C.D.T. ritiene di non potere assumerle precisando che le Carte Federali, riservando fede privilegiata al rapporto arbitrale, fanno espresso divieto quanto all'ammissione di ulteriori elementi all'interno del procedimento sportivo per cui tali istanze istruttorie, avanzate nel reclamo, devono essere dichiarate inammissibili.
Per quanto attiene al rapporto di gara, parzialmente verificate le censure mosse dalla reclamante, la C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e provvedeva a richiedere ed acquisire da parte del D.G., edotto del reclamo proposto, copia del supplemento per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.
Purtroppo, forse a causa di una scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del D.G., il supplemento risultava decisamente criptico e necessitava di una paziente opera di decodifica logica da parte dell'organo giudicante.
Pur nella sua caoticità dal documento emergevano, con chiarezza, alcuni elementi:
1. l'assoluta fondatezza dei rilievi originariamente proposti in tema di offese di stampo razzistico provenienti da parte alcuni sostenitori della Mensolese;
2. il riconoscimento di alcuni errori di annotazione di provvedimenti disciplinari sull'atto ufficiale di gara;
3. l'errata trascrizione nel rapporto della parola “rissa” che avrebbe dovuto essere sostituita dal termine “intemperanze verbali”;
4. la presenza all'interno del recinto di gioco di persone non autorizzate con possibile esclusione dell'allenatore che in quel frangente era certamente il personaggio più aggressivo.
In ogni caso, terminata l'opera di “traduzione”, occorre riconoscere all'arbitro una assoluta onestà intellettuale nel censurare alcuni errori che, pur conferendo indubbia forza ad alcuni assunti difensivi (rissa – intemperanze verbali) forniscono, nel contempo, assoluta certezza ai rilievi operati in punto di espressioni razzistiche.
Nei fatti dedotti si segnalano intollerabili dunque eccessi verbali che cristallizzano espressioni certamente contrarie all'art. 11 C.G.S. il quale, titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori”, definisce il comportamento discriminatorio come “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”
Per quanto attiene alla determinazione della sanzione occorre rammentare che, in ambito dilettantistico, le società responsabili per “cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” sono passibili dell’ammenda fino ad € 20.000,00 con un minimo edittale fissato in € 500,00.
Al contrario, con riferimento alla posizione dei due calciatori occorre sottolineare che le integrazioni fornite dall'arbitro hanno “alleggerito” le loro responsabilità in punto di insussistenza di atteggiamenti violenti nei confronti degli avversari sostituendo tali condotte con atteggiamenti aggressivi ma meramente verbali verso il D.G..
La sanzione applicata dal G.S.T. appare dunque corretta per quanto concerne la sanzione applicata alla società, tenendo conto del limite edittale minimo sopra riportato e delle ulteriori violazioni contestate alla medesima (presenza di soggetti estranei nel recinto di gioco), mentre le precisazioni fornite sulla condotta dei due calciatori impongono una rivalutazione della sanzione applicata pur leggermente diversificata in ordine all'avvenuta espulsione in campo del giocatore Vaiano.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riduce le squalifiche comminate ai calciatori Vaiano Antonio per tre gare (anziché quattro) e Benedetti Tommaso per due gare (anzichè tre).
Respinge nel resto il reclamo e dispone la restituzione della relativa tassa.
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