COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 86 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Cortona Camucia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Pasquale Panichi con una inibizione fino al 20/05/2011 e inflitto alla società una ammenda di euro 700. C.U. n. 25 del22/12/2010.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
86 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Cortona Camucia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Pasquale Panichi con una inibizione fino al 20/05/2011 e inflitto alla società una ammenda di euro 700. C.U. n. 25 del22/12/2010.
Il tesserato in oggetto, dirigente accompagnatore della A.C. Cortona Camucia, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto delle frasi offensive all’indirizzo del D.G. Successivamente, mentre l’arbitro faceva ritorno agli spogliatoi gli si faceva incontro, insieme ad altre persone non identificate, continuando nell’atteggiamento offensivo e minaccioso. Alla richiesta del D.G. di chiamare i carabinieri, per allontanare dal recinto dello spogliatoio persone estranee, si rifiutava e proseguiva in un comportamento irriguardoso. Infine, dopo essersi recato presso lo spogliatoio del D.G. per farsi restituire i documenti dei propri calciatori, sbatteva violentemente la porta in segno di stizza.
Per tali comportamenti veniva sanzionato con una inibizione di mesi 5 fino al 20/05/2011.
La A.C. Cortona Camucia veniva sanzionata con una ammenda di euro 700 per aver 1) consentito l’ingresso nel recinto degli spogliatoi ad estranei che mantenevano un atteggiamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; 2) consentito ad una persona non identificata di chiudere a chiave lo spogliatoio del D.G. che permaneva all’interno del medesimo per circa 10 minuti; 3) per aver costretto l’arbitro a chiedere l’intervento della forza pubblica al fine di garantire la propria incolumità; 4) per insufficiente custodia dell’autovettura dell’arbitro che risultava gravemente danneggiata ad opera dei propri sostenitori.
La società Cortona Camucia, con unico reclamo, contesta le decisioni del G.S.T. e più dettagliatamente, contesta alcune affermazioni contenute nel rapporto gara. Relativamente al proprio dirigente accompagnatore sostiene che il medesimo si è adoperato affinchè il D.G. non venisse avvicinato dai calciatori della propria squadra e che, comunque, non si è mai manifestata una vera situazione di pericolo per l’arbitro, tale da invocare il soccorso della forza pubblica. Nega la reclamante l’affermazione del D.G che asserisce di essere stato rinchiuso, coattivamente, nel proprio spogliatoio per circa 10 minuti, anche perché la porta non era chiusa a chiave per libera scelta dell’arbitro. Infine nega che il tesserato in questione abbia mai pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro, tantomeno appellandolo “ sardegnolo di merda”, non conoscendo nemmeno la regione di provenienza. Per quanto concerne le responsabilità ascritte alla società, la reclamante afferma che il cancello del recinto spogliatoi era assolutamente chiuso a chiave e, pertanto, nessun estraneo era presente all’interno del recinto medesimo. Per quanto concerne, invece, la mancata custodia dell’autovettura del D.G. la reclamante sostiene che l’arbitro non ha comunicato di essere arrivato allo stadio a bordo della propria autovettura, ne tantomeno è stata incaricata di custodire l’auto. Per tutti i motivi sopra elencati la reclamante chiede una riduzione della inibizione del sig. Panichi e una riduzione dell’ammenda a carico della società. Chiede altresì di essere ascoltata ed un confronto con il D.G.
In data 18/02/2011 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bardelli Leandro presidente della società Cortona Camucia. Il Presidente della Commissione dopo aver illustrato i fatti che hanno portato alle sanzioni sopra descritte, procedeva alla lettura del supplemento di rapporto gara. In quest’ultimo l’arbitro negava di aver ricevuto collaborazione da parte del dirigente in questione e dichiarava che alla sua richiesta di chiamare la forza pubblica il dirigente in questione gli sbatteva la porta dello spogliatoio in faccia.. Ribadiva di essere rimasto chiuso a chiave nello spogliatoio ad opera di estranei e confermava gli insulti relativi alla sua provenienza geografica..
Il rappresentante della società ribadiva che l’arbitro non era rimasto chiuso nello spogliatoio e che la porta del medesimo essendo in ferro non consentiva di scorgere chi eventualmente l’avesse chiusa. Confermava che l’auto dell’arbitro non era stata data in custodia alla società e che il proprio tesserato non aveva offeso il D.G.
Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene parzialmente provati in fatti contestati. Non risultano invece confermati i fatti relativi alla insufficiente custodia dell’autovettura del D.G. e quello di non aver impedito a persona non identificata di chiudere l’arbitro nel suo spogliatoio. Relativamente al primo punto l’arbitro nulla dice, nel supplemento di rapporto gara, circa la mancata richiesta di custodia della vettura, così come affermato dalla reclamante. Del resto anche nel rapporto gara non vi è traccia dell’avvenuta consegna delle chiavi al dirigente della società ospitante per curarne la custodia. Pertanto sul punto non si può ascrivere alcuna responsabilità alla società ed al dirigente accompagnatore. Per quanto concerne la circostanza della chiusura coattiva del D.G. all’interno del suo spogliatoio, rimanendo confermata la circostanza che le chiavi dello stesso risultavano inserite all’esterno del locale e che l’arbitro non ha visto chi ha chiuso la porta, non si comprende come il medesimo possa aver individuato l’autore del fatto.
Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte questa C.D, accogliendo parzialmente le ragioni della reclamante, ritiene più equo sanzionare la società con una ammenda pari a euro 300 e il dirigente accompagnatore con una inibizione di tre mesi.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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