• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
43/ P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Burlacu Costin Sebastian, calciatore tesserato per la U.C.D. Spavecchiano San Giuliano
Terme per rispondere della violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. anche in
riferimento all’art. 92, c. 1., delle N.O.I.F.;
– Gemignani Marco, Presidente della Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 38, c. 1 delle N.O.I.F.;
– U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme, cui viene contestata sia la responsabilità
diretta che quella oggettiva in conseguenza delle violazioni compiute dal Presidente e
dal tesserato, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
43/ P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Burlacu Costin Sebastian, calciatore tesserato per la U.C.D. Spavecchiano San Giuliano
Terme per rispondere della violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. anche in
riferimento all’art. 92, c. 1., delle N.O.I.F.;
- Gemignani Marco, Presidente della Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 38, c. 1 delle N.O.I.F.;
- U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme, cui viene contestata sia la responsabilità
diretta che quella oggettiva in conseguenza delle violazioni compiute dal Presidente e
dal tesserato, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
In data 8 gennaio 2010 il C.R.T. trasmetteva alla Procura Federale la nota con la quale la A.S.D.
Freccia Azzurra segnalava la partecipazione del calciatore Burlacu Costin Sebastian, tesserato per
detta Società, ad allenamenti della Società U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme.
A seguito delle indagini effettuate, la Procura Federale, ritenendo fondata la segnalazione, ha
proceduto alla notifica alle parti del presente procedimento, deferendo nel contempo alla
Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico anche due Tecnici della Società U.C.D.
Spavecchiano.
Quest’ultimo provvedimento è relativo alla contestazione di violazioni alle norme del Regolamento
di Settore emerse nel corso della attività istruttoria effettuata in questa sede.
Per quanto riguarda il procedimento di competenza di questo Collegio, l’Ufficio inquirente basa le
contestazioni sollevate a carico del calciatore sulle prove testimoniali acquisite da dirigenti della
Soc. Freccia Azzurra e da quelle del suo fratello gemello. Le imputazioni a carico del Presidente
della Società derivano, invece, dal riscontro dei documenti relativi alle mansioni ed al
tesseramento di uno dei due Tecnici deferiti al proprio giudice naturale.
Così introdotto il procedimento il Presidente della Commissione dà atto, a seguito di notifica
dell’avviso di convocazione, della presenza delle parti nelle persone di:
- Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per conto della Procura Federale;
- Sig. Marco Gemignani, Presidente della U.C. Spavecchiano,
- il Sig. Lorenzo Iorio che rappresenta la Società, stante l’inibizione del Presidente per violazione
dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. riferita agli artt. 23 e 91 delle N.O.I.F. e art. 35 del Regolamento del
Settore Tecnico, come da C.U. 71 del 27/5/2010;
- il calciatore Burlacu Costin Sebastian, minore, assistito e rappresentato dal padre Constantin
Burlacu.
E’ presente l’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena che rappresenta il Presidente Gemignani, la
Società e, per incarico conferito in udienza, anche il calciatore Burlacu. Si da atto, altresì, che
l’avv. Giotti ha depositato tempestiva memoria a difesa.
Prende la parola il rappresentante della Procura Federale il quale chiede la conferma della
colpevolezza dei tesserati deferiti in quanto risultante sia da prove testimoniali che documentali.
In particolare riferendosi al calciatore Burlacu si riporta alle testimonianze di due dirigenti della
Soc. Freccia Azzurra uno dei quali ha appreso, riportandola ad altro dirigente, che il fratello
gemello del calciatore, Alexandru, aveva comunicato che Costin Sebastian non si sarebbe più
allenato con detta Società, avendo intenzione di tesserarsi per la U.C.D. Spavecchiano, cosa
verificatasi in data 05.01.2010 ovvero a meno di un mese dall’ allenamento effettuato con
quest’ultima Società, allenamento effettuato in costanza di tesseramento per la Soc. Freccia
Azzurra.
Per quanto riguarda il Presidente è incontrovertibile, perché risultante dagli atti ufficiali, il fatto che
abbia attribuito al Sig. Lorenzo Iorio, Tecnico abilitato, le mansioni relative senza che il medesimo
sia stato tesserato per la stagione 2009/2010.
Così come risulta dimostrato, sempre per tabulas, l’aver egli tesserato lo stesso Iorio quale
Dirigente senza aver prima richiesto al competente Settore Tecnico la sospensione
dall’appartenenza all’albo dei Tecnici abilitati.
Rileva un errore interpretativo della difesa allorché nel riportare il contenuto della seconda parte
dell’art. 33/1 specifica che il tecnico “espletava” la propria funzione laddove la norma indica il
verbo al presente “espleta”: l’uso del diverso tempo del verbo determina una interpretazione
diversa della norma rispetto a quella data dalla difesa.
A tali acclarate violazioni consegue la responsabilità diretta della Società, mentre quella oggettiva
deriva dal comportamento dei due tecnici.
Precisa infine che la posizione dell’allenatore Lorenzo Iorio, unitamente a quella di altro tecnico, è
stata stralciata perché oggetto di deferimento innanzi la Commissione Disciplinare presso l’Ufficio
Tesseramenti della F.I.G.C..
Fatta questa premessa l’Avvocato Stefanini chiede che la Commissione, riconosciuta la
fondatezza del deferimento, infligga le seguenti sanzioni:
al calciatore Burlacu Costantin Sebastian, la squalifica per due giornate;
al Presidente della Società la inibizione per mesi sei;
alla Società U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme l’ammenda di euro 1.500,00
(millecinquecento).
Interviene quindi l’Avvocato Giotti il quale, riferendosi alla memoria depositata, sulla quale ha
riportato testualmente ampi stralci delle deposizioni rese, rileva che la presunta partecipazione agli
allenamenti è relativa ad una sola seduta: quella del 10.12.2009, circostanza che non viene in
alcun modo contestata.
Ricorda a tal fine che nessun tesserato della Soc. Freccia Azzurra è stato in grado di indicare le
date in cui il Burlacu ha partecipato ad allenamenti con la squadra dello Spavecchiano.
Inoltre, di fatto, il ragazzo non partecipò all’allenamento dato che glielo impedirono il dirigente Iorio
e l’allenatore Ricoveri.
Ritiene, a fronte delle coerenti dichiarazioni rese dai tesserati dell’U.C.D. Spavecchiano, che la
deposizione del D.S. della Società Freccia Azzurra sia del tutto contraddittoria se raffrontata con le
dichiarazioni, esistenti in atti, rese da altri tesserati. Rileva altre contraddizioni anche tra ciò che ha
affermato il teste Piccini, rispetto a quanto dichiarato dal teste Marchetti, in ordine alle frasi che il
fratello del calciatore, Alexandru, avrebbe detto.
Evidenzia la buona fede del calciatore osservando che la seduta di allenamento alla quale si è
presentato è quella degli “Allievi B classe 1994” mentre egli venne successivamente tesserato
nella categoria “ Giovanissimi classe 1995”.
Tutto ciò dimostra, a detta del difensore, la mancanza di ogni accordo preventivo tra Spavecchiano
e calciatore e ritiene che la vicenda è dovuta ad un atto di ritorsione della ASD Freccia Azzurra la
quale, tramite il D.S. Aiello, ha sottolineato la perdita economica conseguente allo svincolo del
calciatore.
Il difensore quindi prosegue nell’esaminare l’atto di deferimento eccependo la infondatezza degli
addebiti contestati al Presidente della Società, Sig. Marco Gemignani.
Il primo addebito è costituito dall’aver consentito l’attribuzione allo Iorio dell’incarico di Tecnico, per
la stagione 2009/2010 senza il previo tesseramento. Ciò comporta la violazione dell’art. 38, c. 1
delle NOIF che determina il deferimento ai sensi dell’art. 1, c. 1 del C.G.S..
Afferma essersi trattato di un disguido causato all’essere stato lo Iorio tesserato quale Tecnico
responsabile nel corso della precedente stagione calcistica.
Dimostra l’errore citando una lettera di rettifica inviata dalla Società alla Delegazione di Pisa il
giorno immediatamente successivo.
Per quanto riguarda il secondo addebito, concernente la violazione dell’art. 33 c. 1, del
Regolamento del Settore Tecnico, ritiene che questa non sia avvenuta riportando testualmente
quanto indicato nella norma al comma 3. In base a tale norma, infatti, non necessita la richiesta di
sospensione del tecnico dall’albo trattandosi di attività svolte nell’ambito della stessa società.
Pertanto o si contesta la mancanza del tesseramento o si contesta la mancata richiesta di
sospensione.
Per quanto riguarda la Società, cui viene addebitata la responsabilità diretta ed oggettiva prevista
dall’ art. 4, c. 1 e 2, la difesa ritiene che non sussistano i presupposti per il loro verificarsi.
Infatti se la prima non sussiste stante l’estraneità del Presidente ai fatti contestatigli, come appena
indicato, per quanto inerisce la responsabilità oggettiva essa scaturisce dalla condotta del
calciatore Burlacu Costin Sebastian che, all’epoca dei fatti, non era calciatore tesserato per la
U.S.D. Spavecchiano.
La difesa conclude, in tesi, per il proscioglimento dei propri assistiti o, in ipotesi, infliggersi le
sanzioni che appaiono di giustizia.
Il Procuratore riprende la parola e replica all’avv. Giotti che competente ad accertare l’esistenza
della responsabilità oggettiva della società è la Commissione Disciplinare Territoriale, mentre
l’accertamento di eventuali addebiti a carico del Tecnico incaricato rientra nella competenza
esclusiva della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. L’addebito al Presidente è
relativo quindi alla attribuzione delle mansioni come da foglio di censimento e non all’effettivo
svolgimento dell’attività.
Decidendo nel merito la Commissione ritiene doversi addebitare al calciatore Burlacu quanto
contestatogli dalla Procura Federale.
Infatti al suo negare di aver partecipato agli allenamenti della Società Spavecchiano si
contrappongono le dichiarazioni dei dirigenti della Soc. Freccia Rossa che riportano
concordemente quanto riferito, ad uno di essi, dal fratello gemello del calciatore. Dagli atti risulta
inoltre l’ammissione fatta dal dirigente della Società Spavecchiano, Iorio, anche se per ovvi motivi
questi giunge ad una conclusione diversa.
Che si sia trattato della partecipazione ad una o più sedute di allenamento può essere rilevante
solo agli effetti della determinazione dell’entità della sanzione, ma il fatto è provato.
Per quanto concerne le violazioni contestate al Presidente ad affermarne la fondatezza è
sufficiente, una volta lette le disposizioni normative, esaminare le schede di tesseramento del
dirigente deferito per constatare la avvenuta violazione contestata.
E’ pacifico che per poter prestare la propria attività di Tecnico il soggetto, una volta abilitato, deve
essere tesserato per la Società ove intende prestare la propria attività (art.38 NOIF, c.1).
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il vincolo ha comunque validità annuale per cui
scade con il termine della stagione sportiva.
Ciò premesso si rileva che tale norma, nel caso di specie, si debba comparare con quanto
disposto dall’art. 33. c. 1, del Regolamento del settore Tecnico.
Questa, nella sua prima parte, avente carattere generale, statuisce che ove il tecnico intenda
espletare una attività calcistica diversa da quella che gli è propria, deve chiedere al Settore
Tecnico una sospensione.
La enunciazione di tale principio generale è seguita da una deroga (secondo periodo del c. 1)
allorché la diversa attività che si intende esplicare verrà svolta nella stessa società per la quale egli
< e s p l e t a > l’attività di Tecnico, sembra quindi che la norma intenda stabilire una
contemporaneità degli incarichi nell’ambito della stessa società.
Nel caso in esame, come del resto riportato dalla stessa Società deferita, lo Iorio
detta attività, per cui i due casi appaiono nettamente differenziati ed alla presente fattispecie non è
applicabile il richiamato secondo periodo della norma.
Quindi la C.D. osserva, nei confronti delle violazioni contestate al Presidente, che se è vero che lo
Iorio nel corso dell’annata 2008/2009 esplicava solo l’attività di Tecnico e in quella 2009/2010
quella di Dirigente, egli necessitava nella stagione appena trascorsa della sospensione da parte
del Settore.
Ciò si afferma dovendo considerare che la iscrizione all’albo è costitutiva della qualifica di Tecnico
abilitato, non della sua operatività, e che il disposto della seconda parte dell’art. 33 ha carattere
cautelare al fine di evitare commistione tra i diversi ruoli. Dagli atti risulta che lo Iorio ha esercitato
di fatto le funzioni di allenatore pur non essendo tesserato.
Peraltro non può il Collegio non rilevare la singolarità del fatto che lo stesso Iorio, in occasione
dell’invio di una memoria al collaboratore della Procura Federale in data 05/03/2010, si sia
qualificato come “ Responsabile Tecnico dell’intestata società calcistica”.
Non pertinente, infine, è la considerazione della difesa in ordine alla attribuzione della
responsabilità oggettiva alla Società relativamente al comportamento dei due tecnici dovendo tale
responsabilità essere accertata successivamente al giudizio della Commissione del Settore
Tecnico nei confronti dei due tecnici. Infatti la responsabilità oggettiva è conseguente alla
violazione compiuta dal Presidente nel consentire l’esercizio di attività da parte di un tecnico non
tesserato e comunque privo della richiesta sospensione dell’iscrizione all’Albo. La Commissione
Disciplinare presso il Settore Tecnico dovrà giudicare esclusivamente il comportamento dei tecnici
per violazioni delle norme del Settore cui essi sono soggetti.
Gli addebiti ascritti appaiono quindi fondati unicamente per quanto riguarda il punto 2 dell’atto di
contestazione al presidente Gemignani. Di ciò la Commissione tiene conto in sede di graduazione
della sanzione.
P.Q.M.
la C.D., affermata la fondatezza del deferimento per quanto in parte motiva, infligge ai soggetti
indicati in premessa le seguenti sanzioni:
al calciatore Burlacu Costantin Sebastian, la squalifica per due giornate
al Presidente della Società, sig. Marco Gemignani, la inibizione per mesi quattro;
alla Società U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme l’ammenda di euro 1.000,00 (mille).
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Delibera della Commissione Disciplinare
43/ P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Burlacu Costin Sebastian, calciatore tesserato per la U.C.D. Spavecchiano San Giuliano
Terme per rispondere della violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. anche in
riferimento all’art. 92, c. 1., delle N.O.I.F.;
– Gemignani Marco, Presidente della Società, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in
relazione all’art. 38, c. 1 delle N.O.I.F.;
– U.C.D. Spavecchiano San Giuliano Terme, cui viene contestata sia la responsabilità
diretta che quella oggettiva in conseguenza delle violazioni compiute dal Presidente e
dal tesserato, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S."