COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 30/ P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Bartolucci David, dirigente tesserato per l’A.S.D. San Domenico; – Burroni Lucio, dirigente tesserato per l’A.S.D. San Domenico, entrambi per aver violato l’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. – della Società A.S.D. San Domenico per la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in cui è incorsa in conseguenza del comportamento dei dirigenti sopraindicati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 30/ P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: - Bartolucci David, dirigente tesserato per l’A.S.D. San Domenico; - Burroni Lucio, dirigente tesserato per l’A.S.D. San Domenico, entrambi per aver violato l’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. - della Società A.S.D. San Domenico per la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in cui è incorsa in conseguenza del comportamento dei dirigenti sopraindicati. Il C.R. Toscana, a seguito di segnalazione ricevuta, richiedeva alla delegazione Provinciale di Arezzo notizie in ordine alla partecipazione di quattro calciatori a gare del Campionato Allievi, fascia B, ed alla loro posizione di tesseramento. La Delegazione interessata, nel comunicare il numero di gare cui ciascuno dei calciatori segnalati aveva partecipato, precisava di non essere …”in possesso di nessuna documentazione relativa al tesseramento di tali calciatori”. Tutti gli atti relativi venivano di conseguenza trasmessi alla Procura Federale che assumeva il provvedimento di cui è causa. La C.D., agli effetti della trattazione, ha ritualmente notificato alle parti l’avviso di convocazione stabilendo che la trattazione avvenisse in data 28 maggio 2010. In detta data il Collegio rilevava la mancata ricezione della cartolina di ritorno della raccomandata relativa alla convocazione per cui disponeva il differimento dell’udienza alla data del 16 luglio, dando mandato alla Segreteria di procedere ad ulteriore notifica. In data odierna il Presidente del Collegio, rilevata la regolarità delle convocazioni, dà atto che il dibattimento avviene alla presenza dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore Federale. Nessuno dei deferiti è presente nonostante il rinnovo della notifica degli atti di convocazione. A tal proposito il Presidente del Collegio indica che il tesserato Burroni Lucio ha ricevuto l’atto in data 7 giugno, mentre la società il giorno 15 dello stesso mese. Per quanto riguarda il tesserato Bartalucci Davide, al quale la notifica dell’avviso è stata effettuata ai sensi dell’art 38, comma c, le relative raccomandate sono state restituite per “ compiuta giacenza “. Esposti i fatti, quali risultano dall’indagine eseguita dal collaboratore della Procura Federale, il Presidente del Collegio invita il rappresentante dell’Ufficio ad esporre le tesi e le richieste conclusive. L’Avvocato Marco Stefanini chiede il riaffermarsi della colpevolezza dei soggetti deferiti il cui comportamento risulta evidente dalle liste di gara acquisite. La reiterazione dei comportamenti, commessi in violazione alle norme del C.G.S., lo induce a chiedere la applicazione delle seguenti sanzioni: - alla A.S.D. San Domenico, punti 10 di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi 2010/2011 oltre all’ammenda di euro 1.000,00 (mille); - al dirigente Burroni Lucio, anni 2 di inibizione; - al dirigente Bartalucci David, anni 2 di inibizione. La C.D., chiuso il dibattimento, passa a decisione. La violazione contestata, reiterata da due calciatori per otto gare e, rispettivamente per sei e cinque giornate dagli altri due, è dimostrata in modo incontrovertibile dalle liste di gara, per cui il deferimento è da accogliere. La responsabilità dei Dirigenti emerge dall’inevitabile richiamo all’art. 61 delle N.O.I.F. il quale stabilisce che il dirigente accompagnatore, con la sottoscrizione della lista di gara, attesta la regolarità della posizione dei singoli calciatori in ordine al tesseramento. Nel determinare l’entità delle sanzioni da irrogare il Collegio tiene conto delle ormai numerose, recenti, decisioni, sia proprie che della C.D.N., relative alle stesse violazioni qui contestate. P.Q.M. la C.D. infligge le seguenti sanzioni: alla A.S.D. San Domenico, punti 10 penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi 2010/2011 oltre all’ammenda di 1.000,00 (mille); al dirigente Burroni Lucio, anni 2 di inibizione; al dirigente Bartalucci David, anni 2 di inibizione.
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