COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 213 Stagione Sportiva 2009-2010 Reclamo A.S.D. Real Filetto Avverso Squalifica Dell’allenatore Brizzi Rossano E Del Dirigente Ambrosiani Marcello Entrambi Fino Al 31102010. (C.U. N° 50 Del 3152010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 213 Stagione Sportiva 2009-2010 Reclamo A.S.D. Real Filetto Avverso Squalifica Dell’allenatore Brizzi Rossano E Del Dirigente Ambrosiani Marcello Entrambi Fino Al 31102010. (C.U. N° 50 Del 3152010) Propone rituale reclamo la A.S.D. Real Filetto avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Territoriale di Massa nei confronti dell’allenatore Brizzi Rossano e del massaggiatore Ambrosiani Marcello con motivazioni dettagliate riportate sul C.U. per comportamenti gravemente ingiuriosi e minacciosi di entrambi i tesserati nei confronti del D.G. al termine della gara di pay off della terza categoria, entrambi i provvedimenti aggravati “nel rispetto del principio di afflittività della sanzione vada art. 19 comma f del CGS”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non contesta quanto ascritto ai propri tesserati e, seppur giustificandoli con il particolare stato emotivo data l’importanza della gara, definisce tali comportamenti deprecabili e censurabili. Asserisce però come i comportamenti non siano stati tali da giustificare la gravità delle sanzioni, in quanto le manifestazioni di plateale protesta non sarebbero stati connotati da una particolare veemenza né da una volonta’ lesiva nei confronti del D.G.. Contesta peraltro l’applicazione del principio di afflittività della sanzione applicato dal primo giudice affermando che i mesi estivi non sono “tempi morti”, ma rappresentano un periodo molto attivo per i vari tornei che si disputano. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il supplemento conferma quanto già riferito nel rapporto di gara ed i comportamenti di entrambi i tesserati, lungi dall’essere limitato a semplici proteste, sconfina in quello che giustamente viene definito dal primo giudice un comportamento altamente irriguardoso, ingiurioso e minaccioso e pure reiterato. Quanto all’applicazione da parte del primo giudice del principio di afflittività, se ne condivide l’intento, le sanzioni comminate debbono avere rilevanza ed essere scontate soprattutto avuto riguardo al campionato di competenza a nulla rilevando se nei mesi estivi le squadre svolgano o meno attività “torneistiche”, circostanza che i giudici sportivi ignorano e devono ignorare nel comminare le sanzioni. C.U. N. 6 del 22/7/2010 – pag. 115 Giusta quindi l’applicazione della norma e, conseguentemente, considerato che non vi è contestazione alcuna circa l’accadimento dei fatti (che del resto sono confermati dal D.G. nel supplemento), le sanzioni vanno confermate ed il reclamo respinto. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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