COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 29 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale con il quale si contesta al Sig. Lazzarini Antonio, tesserato all’epoca dei fatti quale Presidente della Società Rondinella Calcio s.r.l., la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 29 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale con il quale si contesta al Sig. Lazzarini Antonio, tesserato all’epoca dei fatti quale Presidente della Società Rondinella Calcio s.r.l., la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare, premesso che la propria richiesta di riformulazione del capo di incolpazione, assunta con provvedimento in data 12 marzo 2010 (C.U. n. 57 /2010), è stata accolta dalla Procura Federale con nota 8579/261pf09 del 4 giugno u.s., ha disposto che la discussione avvenga per la data odierna. Effettuata la notifica degli atti di convocazione è qui presente la Procura Federale rappresentata dalla dr.ssa Serenella Rossano, Sostituto Procuratore. E’, ancora una volta, assente il deferito Sig. Antonio Lazzerini nonostante sia stato ritualmente avvisato. Aperto il dibattimento con la specificazione dell’atto di incolpazione, il Presidente del Collegio invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le ragioni dell’Ufficio. La dr.ssa Rossano chiede la conferma del deferimento dichiarando che per esso non à stata necessaria alcuna specifica attività istruttoria risultando, le violazioni contestate dalla documentazione acquisita dall’Ufficio. La violazione dell’art. 1 è infatti più che evidente dalle visure camerali (CC.I.A.) relative ai bilanci che risultano depositati fino all’esercizio 2004. Precisa che a seguito della sentenza di fallimento n. 69/2009, all’atto di cessione dell’azienda sportiva alla Società San Frediano Rondinella SSDRL, il Presidente Federale ha deliberato di revocare l’affiliazione alla Soc. Rondinella Calcio s.r.l.. Tale ultimo fatto determina l’ applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 221 delle N.O.I.F. Conclude chiedendo la applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per anni cinque, per la accertata violazione dell’art. 1, comma 1; - preclusione a rivestire la qualifica di “dirigente”, prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 21 delle N.O.I.F.. La C.D., chiuso il dibattimento, così decide. La violazione di entrambe le norme contestate risulta dimostrata dalla documentazione allegata all’atto di deferimento. Il Collegio ritiene, sulla base della interpretazione data dalla Corte di Giustizia Federale, (C.U. 21/2007) che la applicazione della sanzione della preclusione deve essere la conseguenza dell’esame dei comportamenti dell’Amministratore che hanno condotto alla” mala gestio” e non un’applicazione automatica della norma. Rileva che, nella fattispecie, tale esame afferma la sussistenza della violazione da parte del Lazzarini, il quale, A.U. della Società, ha, solo nell’ottobre dell’anno 2004, azzerato le perdite ammontanti a € 454.618,00 e trasformato la Società da s.p.a. in s.r.l.. Dopo tale data non risulta presentato alcun bilancio, giungendosi così fino alla sentenza dichiarativa del fallimento in data 16 maggio 2009. Non può non farsi inoltre rilevare come alla fine dell’anno 2008 il Lazzarini sia diventato socio di maggioranza (65%) a seguito di un ulteriore acquisto di quote. Il deferimento è quindi da accogliere, così come da confermare l’entità delle sanzioni richieste. P.Q.M. la C.D. infligge al Sig. Antonio Lazzarini la sanzione della inibizione per anni cinque, nonché la preclusione ad acquisire lo status di dirigente o assumere incarichi di responsabilità nell’ambito della F.I.G.C..
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