COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. ORSINI KRESCIMIR (CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ORIONE PESCARA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.12.11 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE PESCARA / VOLTO SANTO MANOPPELLO DISPUTATA IL 17/04/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. N. 61 DEL 21/04/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. ORSINI KRESCIMIR (CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ORIONE PESCARA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.12.11 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE PESCARA / VOLTO SANTO MANOPPELLO DISPUTATA IL 17/04/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. N. 61 DEL 21/04/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Orsini Krescimir (calciatore della Società Orione Pescara), ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: “ espulso per doppia ammonizione e per continue proteste nei confronti dell’arbitro, alla notifica dell’espulsione tentava di aggredire quest’ultimo, ma veniva trattenuto dai compagni di squadra; quindi gli si avvicinava e gli sputava sulla divisa”. L’appellante ha ammesso di essere stato allontanato dai compagni di squadra non per i motivi adotti dall’arbitro bensì per accelerare la ripresa del gioco negando invece di aver sputato sulla divisa dell’arbitro. L’appellante, in sede di audizione, ha dedotto che si è avvicinato all’arbitro solo per protestare senza sputargli addosso. L’arbitro in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti, precisando di essere stato attinto dallo sputo del calciatore alla schiena. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione adottata dal primo giudice debba essere lievemente ridotta in quanto non sono ravvisabili nei fatti descritti gli estremi del tentativo di aggressione mentre resta il grave comportamento dello sputo indirizzato all’arbitro anche se lo ha colpito alla schiena. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Orsini Kreshmir fino al 30/09/2011. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it