• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR OLARI CEZAR MIHAI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, PER AVER PARTECIPATO ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A – SENZA AVERNE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
– DEL SIGNOR FRANI PAOLO, DIRIGENTE DELLA SOC. A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, CONSENTENDO CHE IL CALCIATORE OLARI CEZAR MIHAI PARTECIPASSE ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011, SOTTOSCRIVENDO LA DISTINTA DI GARA NELLA QUALE DICHIARAVA CHE I CALCIATORI IVI MENZIONATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA PARTITA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, GIUSTO LE NORME VIGENTI, MALGRADO IL CALCIATORE SUDDETTO NON NE AVESSE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CARSOLI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONTESTAZIONE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI OVVERO AI SOGGETTI CHE COMUNQUE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR OLARI CEZAR MIHAI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, PER AVER PARTECIPATO ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A – SENZA AVERNE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
- DEL SIGNOR FRANI PAOLO, DIRIGENTE DELLA SOC. A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, CONSENTENDO CHE IL CALCIATORE OLARI CEZAR MIHAI PARTECIPASSE ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011, SOTTOSCRIVENDO LA DISTINTA DI GARA NELLA QUALE DICHIARAVA CHE I CALCIATORI IVI MENZIONATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA PARTITA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, GIUSTO LE NORME VIGENTI, MALGRADO IL CALCIATORE SUDDETTO NON NE AVESSE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CARSOLI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONTESTAZIONE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI OVVERO AI SOGGETTI CHE COMUNQUE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.
Con nota del 12.4.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Olari Cezar Mihai, calciatore attualmente tesserato per la Società A.S.D. Sporting Carsoli, il Sig. Frani Paolo, dirigente accompagnatore, nonché la Società A.S.D. Sporting Carsoli.
Con racc. a.r. del 9.5.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 13.6.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, né i soggetti deferiti facevano pervenire deduzioni a difesa.
Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della loro responsabilità e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per due anni al Sig. Olari Cezar Mihai, inibizione per 24 mesi al sig. Frani Paolo, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 500,00 alla Società A.S.D. Sporting Carsoli.
Osserva la Commissione che le responsabilità dei soggetti deferiti risultano “per tabulas”, mentre appare sintomatico della loro responsabilità il fatto che gli stessi non abbiano fatto pervenire deduzioni difensive a loro discolpa. Per quanto concerne l’entità delle sanzioni da irrogare, in considerazione del fatto che, in seguito, il calciatore Olari Cezar Mihai è stato tesserato dalla Società Sporting Carsoli e che pertanto l’oggetto della contestazione è limitato alla sola gara di cui in epigrafe, mentre il calciatore straniero potrebbe non essersi reso conto fino il fondo della violazione commessa per non essere giunto tempestivamente il nulla osta per il tesseramento, ritiene la Commissione di dover infliggere le sanzioni nella misura di seguito riportata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei soggetti deferiti e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni: otto mesi di squalifica al calciatore Olari Cezar Mihai; inibizione per 15 mesi al Sig. Frani Paolo; un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e ammenda di € 500,00 alla Società A.S.D. Sporting Carsoli.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. e ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°72 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR OLARI CEZAR MIHAI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, PER AVER PARTECIPATO ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A – SENZA AVERNE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
– DEL SIGNOR FRANI PAOLO, DIRIGENTE DELLA SOC. A.S.D. SPORTING CARSOLI, LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, CONSENTENDO CHE IL CALCIATORE OLARI CEZAR MIHAI PARTECIPASSE ALLA GARA SPORTING PESCINA – SPORTING CARSOLI, DISPUTATA IL 31/01/2011, SOTTOSCRIVENDO LA DISTINTA DI GARA NELLA QUALE DICHIARAVA CHE I CALCIATORI IVI MENZIONATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA PARTITA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, GIUSTO LE NORME VIGENTI, MALGRADO IL CALCIATORE SUDDETTO NON NE AVESSE TITOLO, IN QUANTO NON TESSERATO CON LA SOCIETÀ SPORTING CARSOLI;
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CARSOLI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONTESTAZIONE ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI OVVERO AI SOGGETTI CHE COMUNQUE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S."