COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.C. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEI CALCIATORI CINQUEGRANA RENATO E PETTINARI ANDREA PER QUATTRO GARE, PANETTA ALBERTO PER CINQUE GARE, HOXHALLI REDI FINO AL 31/10/2011,AMMENDA DI € 300,00) ALLA GARA NOTARESCO / CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 22/5/11, PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE PLAY – OUT (C.U. N° 69 DEL 26/5/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.C. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEI CALCIATORI CINQUEGRANA RENATO E PETTINARI ANDREA PER QUATTRO GARE, PANETTA ALBERTO PER CINQUE GARE, HOXHALLI REDI FINO AL 31/10/2011,AMMENDA DI € 300,00) ALLA GARA NOTARESCO / CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 22/5/11, PER IL CAMPIONATO PROMOZIONE PLAY - OUT (C.U. N° 69 DEL 26/5/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Notaresco ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i comportamenti rispettivamente ascritti ai calciatori Cinquegrana, Pettinari, Panetta e Hoxhalli nonché alla Società chiedendone la riduzione in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della provocazione messa in atto dagli avversari e della circostanza che i dirigenti si sarebbero fattivamente prodigati per evitare ulteriori conseguenze. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Mentre della presunta provocazione messa in atto dai calciatori avversari non vi è traccia negli atti ufficiali del procedimento, della circostanza del fattivo comportamento il primo Giudice ne ha dato atto allorché ha motivato il contenimento della sanzione di natura economica inflitta alla società Notaresco. Va, per contro, sottolineato che le sanzioni adottate dallo stesso Giudice appaiono congrue ed adeguate e come tali vanno pertanto confermate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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