COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.1 RECLAMO SOCIETA’ AS DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE SUL C.U N. 101 DEL 25.05.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.1 RECLAMO SOCIETA’ AS DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S PUBBLICATE SUL C.U N. 101 DEL 25.05.2011 Letto il reclamo proposto dalla società AS DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO avverso le decisioni assunte da G.S.e pubblicate sul C.U. n. 101 del 25.05.2011; Rilevato, in via preliminare ed assorbente, come non risultano acquisti agli atti del procedimento, documentazione utile a ritenere integrata la previsione regolata dall’art. 46 n.5 CGS delle norme procedurali; Rilevato,altresì, che il predetto ricorso risulta essere stato prodotto in violazione dell’art. 36 n. 2 CGS, in quanto non motivato e tardivo; P.Q.M. • Dichiara inammissibile, il predetto ricorso, e per l’effetto lo rigetta confermando “in toto” le decisioni assunte dal G.S. e riportae sul C.U n. 101 del 25.05.2011; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it