COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.147 del Sig.FABIANO Francesco (Soc. New Team Lido Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 12.05.2011 (squalifica fino al 30/04/2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO nr.147 del Sig.FABIANO Francesco (Soc. New Team Lido Calcio a 5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del
12.05.2011 (squalifica fino al 30/04/2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che alla stregua di un’attenta disamina dei referto arbitrale i fatti ascritti al reclamante vanno diversamente valutati, poiché è
emerso che lo stesso, pur mantenendo un comportamento censurabile, non ha commesso nei confronti del direttore di gara atti
violenti limitandosi a scalciare il pallone ed afferrare l’arbitro per un braccio;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FABIANO Francesco, tesserato per la Società New
Team Lido Calcio a 5 fino al 13 DICEMBRE 2011 e disposte restituirsi la tassa reclamo.
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