COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 16 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.151 della Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 25.5.2011 (inibizione del dirigente LETTIERI Luigi fino al 21 dicembre 2012, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 16 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.151 della Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 25.5.2011 (inibizione del dirigente LETTIERI Luigi fino al 21 dicembre 2012, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in primo grado il giudice sanzionava con l’inibizione fino a tutto il 21 dicembre 2012 il comportamento del dirigente della società Cropalati, Luigi Lettieri, per aver colpito con uno sputo sul collo l’arbitro minacciandolo e insultandolo. Aveva, inoltre, sanzionato la responsabilità della società di appartenenza con l’ammenda di 100, 00 €uro. La riconduzione della responsabilità dei fatti al Lettieri discende dal riconoscimento che ne avrebbe fatto il Dirigente accompagnatore della Società Cropalati fornendo l’identità al direttore di gara che non lo aveva riconosciuto in quanto non presente in distinta. Con l’odierno ricorso la società Cropalati nega ogni addebito nei confronti del suo tesserato, sostenendo che lo stesso non avrebbe potuto compiere il gesto per una serie di motivi che illustra nello stesso e fondamentalmente negando che il Dirigente accompagnatore abbia dichiarato all’arbitro che a sputarlo sia stato il Lettieri. L’arbitro, ascoltato a chiarimenti, ha confermato il rapporto puntualizzando che il Dirigente Accompagnatore gli ha esibito la carta d’identità del Lettieri permettendogli di verificare che il soggetto ritratto nella foto era lo stesso che lo aveva colpito con uno sputo, oltre che offeso e minacciato. Per tale ragione la responsabilità del Lettieri non può essere posta in dubbio. Le sanzioni appaiono congrue e ed adeguate per cui il reclamo è da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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