• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
Sig. RANIERI Luca, calciatore attualmente svincolato per inattività della Soc. A.C. Pizzonese Polisportiva; Sig. Giovanni
PRIMERANO dirigente della società Polisportiva Sorianese; la società POLISPORTIVA SORIANESE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere disputato in data 19.3.2011 una gara nelle fila della soc.
Polisportiva Sorianese senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; il Sig. Giovanni Primerano della violazione di
cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 per violazione dei principi di lealtà correttezza e
probità per avere sottoscritto in data 19.03.2011 una distinta di gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Luca Ranieri non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva,
la società Polisportiva Sorianese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. nelle violazione
ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5
C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
Sig. RANIERI Luca, calciatore attualmente svincolato per inattività della Soc. A.C. Pizzonese Polisportiva; Sig. Giovanni
PRIMERANO dirigente della società Polisportiva Sorianese; la società POLISPORTIVA SORIANESE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere disputato in data 19.3.2011 una gara nelle fila della soc.
Polisportiva Sorianese senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; il Sig. Giovanni Primerano della violazione di
cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 per violazione dei principi di lealtà correttezza e
probità per avere sottoscritto in data 19.03.2011 una distinta di gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Luca Ranieri non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva,
la società Polisportiva Sorianese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. nelle violazione
ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5
C.G.S.
IL DEFERIMENTO
In data 11.4.2011 il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva alla Procura Federale la delibera del Giudice Sportivo
Territoriale, pubblicata sul comunicato Ufficiale n.65 del 31 marzo 2011, con la quale lo stesso, preso atto del reclamo presentato
dalla Soc. Maierato in esito alla gara del 19.3.2011 con il quale lamentava la posizione irregolare di alcuni tesserati, ne aveva
disposto l’invio alla Procura Federale per più approfonditi accertamenti.
Le successive indagini avevano acclarato:
-che effettivamente alla gara anzidetta, nelle fila della soc. Polisportiva Sorianese, aveva preso parte il sig. Luca Ranieri il quale non
ne aveva titolo per essere tesserato con la soc. A.C. Pizzonese Polisportiva
-che il Sig. Giovanni Primerano, dirigente della società Polisportiva Sorianese, con la sottoscrizione della distinta di gara, aveva
dichiarato che tutti i calciatori elencati erano regolarmente tesserati.
Nella riunione del 6 giugno 2011 è comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale, Avv.
Gianfranco Marcello
Nessuno è comparso per gli incolpati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
per il calciatore Ranieri Luca la sanzione della squalifica per anni due;
per il dirigente Primerano Giovanni anni due di inibizione;
per la Società Pol. Sorianese punti TRE di penalizzazione ed € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Non vi è dubbio che gli incolpati si siano resi responsabili delle violazioni loro ascritte.
E’ però facoltà dell’Organo Giudicante (così come affermato più volte dalla Commissione Disciplinare Nazionale) graduare la pena in
relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa senza dover necessariamente ricorrere al criterio
dell’automatismo.
Nel caso in specie appare equo sanzionare il calciatore Ranieri Luca con la squalifica per sette gare effettive di gara, pari al numero
di gare a cui egli partecipò senza averne titolo; il dirigente Giovanni Primerano con l’inibizione per mesi uno; la Società Pol.
Sorianese con la penalizzazione di punti tre in classifica da scontare nel prossimo campionato s.s. 2011/2012.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al calciatore Sig. RANIERI Luca la squalifica per SETTE (7) gare effettive di gara;
al dirigente Sig. Giovanni PRIMERANO l’inibizione per mesi UNO (1);
alla società POL. SORIANESE la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontare nel prossimo campionato s.s. 2011/2012.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
Sig. RANIERI Luca, calciatore attualmente svincolato per inattività della Soc. A.C. Pizzonese Polisportiva; Sig. Giovanni
PRIMERANO dirigente della società Polisportiva Sorianese; la società POLISPORTIVA SORIANESE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere disputato in data 19.3.2011 una gara nelle fila della soc.
Polisportiva Sorianese senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; il Sig. Giovanni Primerano della violazione di
cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 per violazione dei principi di lealtà correttezza e
probità per avere sottoscritto in data 19.03.2011 una distinta di gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Luca Ranieri non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva,
la società Polisportiva Sorianese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. nelle violazione
ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5
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