COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di: Sig. Gino Domenico SPOLITU, Presidente della Soc. U.S. Praia – Sig. Gianfranco CALLA’ vice Presidente dell’U.S. Praia – Soc. U.S.PRAIA per rispondere i primi due della violazione dell’art.1 comma 1, art. 8 comma 9 C.G.S per avere tenuto una condotta nei confronti di un altro tesserato – l’allenatore di base Sig. Giuseppe Lascaleia – consegnando a quest’ultimo un assegno tornato insoluto; l’ U.S. Praia per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ex art.4 c.1e 2 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati anche a titolo di immedesimazione organica.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di: Sig. Gino Domenico SPOLITU, Presidente della Soc. U.S. Praia - Sig. Gianfranco CALLA’ vice Presidente dell’U.S. Praia - Soc. U.S.PRAIA per rispondere i primi due della violazione dell’art.1 comma 1, art. 8 comma 9 C.G.S per avere tenuto una condotta nei confronti di un altro tesserato – l’allenatore di base Sig. Giuseppe Lascaleia – consegnando a quest’ultimo un assegno tornato insoluto; l’ U.S. Praia per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ex art.4 c.1e 2 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati anche a titolo di immedesimazione organica. IL DEFERIMENTO In data 21 aprile 2011 il Vice Procuratore Federale accertava che a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 10.10.2009 i deferiti, in data 17.11.2009, avevano consegnato al Sig. Giuseppe Lascaleia, a definizione di ogni rapporto intercorso, un assegno di € 3.500,00.quale saldo delle spettanze dovute. Il titolo era rimasto insoluto e conseguentemente il sig. Gino Domenico Spolitu, il Sig. Gianfranco Callà e la Società U.S.Praia venivano deferiti a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 6 giugno 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale solo il sostituto Procuratore Federale ed il Sig. Spolitu Gino Domenico. Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per il Presidente del’U.S. Praia sig. Spolitu anni uno di inibizione e € 1.000,00 di ammenda, per il Vice presidente dell’U.S.Praia Gianfranco Callà mesi nove di inibizione e € 1.000,00 di ammenda; per la U.S. Praia l’ammenda di € 1.000,00 con diffida e la penalizzazione di tre punti in classifica. Il Sig. Spolitu Gino Domenico ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito affermando che l’assegno non era stato mai portato all’incasso e che, comunque, il dovuto era stato regolarmente pagato. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano parzialmente gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. In effetti non vi è in atti la prova del protesto o, comunque, del mancato pagamento dell’assegno nel termine concordato. Tanto risulta dalla dichiarazione resa dal Sig. Lascaleia che al rappresentante della Procura Federale ha testualmente dichiarato: “ Non potendo versare l’assegno è stato restituito al Presidente Spolitu … ed ho ricevuto la somma di € £.500,00” Vero è però che, in ogni caso, la somma dovuta è stata pagata oltre il termine indicato dal Collegio Arbitrale con la conseguenza che è fondata la violazione contestata così come la violazione di cui all’art.1 comma 3 C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig. Gino Domenico SPOLITU Presidente della Società U.S. Praia, la sanzione della inibizione per mesi TRE (3) a decorrere dal 22.6.2012 poiché lo stesso è già inibito fino a tale data; - al sig. Gianfranco CALLA’ Vice Presidente della Società U.S. Praia, la sanzione della inibizione per mesi TRE(3) e quindi fino al 27 AGOSTO 2011; - alla società U.S. PRAIA l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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