COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 216 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MENEGARDI DAVIDE, già tesserato A.S.D. Calcio Decima, sig. QUAQUARELLI LUCA, Presidente A.S.D. Decima Calcio, A.S.D. DECIMA CALCIO – camp. II^ cat: e A.S.D. BEVILACQUESE – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 216 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MENEGARDI DAVIDE, già tesserato A.S.D. Calcio Decima, sig. QUAQUARELLI LUCA, Presidente A.S.D. Decima Calcio, A.S.D. DECIMA CALCIO – camp. II^ cat: e A.S.D. BEVILACQUESE – camp. I^ cat. Con nota 16.05.2011 N. 8707/850, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MENEGARDI DAVIDE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società DECIMA CALCIO mentre era ancora tesserato per la società BEVILACQUESE; - il sig. QUAQUARELLI LUCA, Presidente della Soc. DECIMA CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MENEGARDI DAVIDE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società BEVILACQUESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società DECIMA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, l’A.S.D. BEVILACQUESE che il calc. MENEGARDI venne tesserato nel 2008 con vincolo annuale, ricevendo conferma dal Presidente delle Delegazione Provinciale di Bologna. Il sig. QUAQUARELLI, anche in qualità di Presidente dell’A.S.D. DECIMA CALCIO, dietro richiesta, è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MENEGARDI DAVIDE, la inibizione per mesi 3 del sig. QUAQUARELLI LUCA , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. DECIMA CALCIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. BEVILACQUESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e le argomentazioni svolte dal sig. QUAQUARELLI ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MENEGARDI e dal sig. QUAQUARELLI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. BEVILACQUESE . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. DECIMA CALCIO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MENEGARDI DAVIDE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. QUAQUARELLI LUCA . Presidente dell’A.S.D. Decima Calcio, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. BEVILACQUESE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. DECIMA CALCIO l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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