COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 224 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. ARCETANA Avverso squalifica al 18.5.2012 calc. VERDI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 47 del 25.5.2011 gara ARCETANA – MEDOLLA del 18.5.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 224 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. ARCETANA Avverso squalifica al 18.5.2012 calc. VERDI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 47 del 25.5.2011 gara ARCETANA – MEDOLLA del 18.5.2011 L’A.S.C.D. ARCETANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento fecendo presente che al momento della comunicazione del provvedimento di espulsione il calc. VERDI : 1) “reagiva sottolineando con parole probabilmente offensive nei riguardi dell’arbitro”; 2) “nell’abbandonare il terreno di gioco, indirizzandosi verso gli spogliatoi, nell’incrociarsi con la figura dell’arbitro, ha ulteriormente contestato, rivolgendosi all’arbitro, puffettando sulla spalla sinistra dell’arbitro, con la volontà di attirarne l’attenzione e probabilmente di amplificare la sua protesta”. “Riteniamo che l’arbitro, nel vedersi a breve distanza il giocatore, abbia istintivamente assunto una posizione di difesa, che può avere tratto in inganno sul reale svolgimento dei fatti”. “Ritenendo deprecabile il comportamento del nostro giocatore VERDI, nel condividere che tale atteggiamento meriti una pena adeguata”, Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. VERDI, espulso per avergli rivolto offese, nel lasciare il terreno di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al viso, a mano aperta, causandogli lieve dolore; - - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 18.5.2012 del calc. VERDI NICOLA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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