COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 223 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. LELLI MAURO, Vice Presidente Direttore Generale Imolese Calcio 1919 s.r.l., BENINI GIANNI, collaboratore Imolese Calcio 1919 s.r.l. e IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l. – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 223 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. LELLI MAURO, Vice Presidente Direttore Generale Imolese Calcio 1919 s.r.l., BENINI GIANNI, collaboratore Imolese Calcio 1919 s.r.l. e IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l. – camp. Eccellenza Con nota 18..05.2011 n. 8835/427, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - i sigg. BENINI GIANNI e LELLI MAURO, della condotta lesiva dei principi della lealtà, correttezza e probità tutelati dal comma 1 dell’ art. 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 1, del C.G.S. e 40 delle N.O.I.F., per avere - il sig. BENINI GIANNI, nella sua qualità di consigliere del Direttore Generale e formale di Direttore Sportivo (benché a tanto non abilitato) della soc. IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l., - il sig. LELLI MAURO, nella sua qualità di Direttore Generale della stessa società - contattato, al fine di distogliere i calciatori Tolomeo Giuseppe, Morelli Gianluca e Pacini Simone dagli impegni assunti con la società A.S.D. RICCIONE 1929, incidendo in modo inappropriato e sleale oltre che lesivo del rapporto in pieno corso di svolgimento tra la società ed i citati calciatori; - il sig. BENINI GIANNI, inoltre, della condotta lesiva dei principi della lealtà, correttezza e probità tutelati dal comma 1 dell’ art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 3, comma 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso svolto in concreto l’attività di Direttore Sportivo dell’IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l., senza averne conseguito il prescritto diploma; - la società IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l. del comportamento tenuto dal sig. BENINI GIANNI, nella sua qualità di consigliere del Direttore Generale e Direttore Sportivo (non abilitato) della soc. IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l. e dal sig. LELLI MAURO, nella sua qualità di Direttore Generale della citata società, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 6 del sig. LELLI MAURO, la inibizione per mesi 8 del sig. BENINI GIANNI e l’ammenda di di € 1.500 per la società IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. BENINI GIANNI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S. per la soc. IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l.; - ritenuto invece che relativamente al sig. LELLI MAURO non emergano comportamenti e/o azioni perseguibili, poiché dalla documentazione in atti nessun contatto risulta aver posto in essere nei confronti dei calciatori dell’A.S.D. RICCIONE 1929, - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. BENINI GIANNI la inibizione per mesi 8, alla soc. IMOLESE CALCIO 1919 s.r.l. l’ammenda di € 750 e di prosciogliere da ogni addebito il sig. LELLI MAURO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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