COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO BALISCIANO 228 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VICOFERTILE Avverso squalifica per 2 giornate calc. DE DONATIS ROBERTO, per 3 giornate calc. CARPANINI PAOLO, per 4 giornate all. FRATTINI FILIPPO e ammenda € 600 con diffida per inadempienze dei propri dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 46 del 18.5.2011 gara MONTANARA CALCIO – VICOFERTILE del 15.5.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO BALISCIANO 228 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VICOFERTILE Avverso squalifica per 2 giornate calc. DE DONATIS ROBERTO, per 3 giornate calc. CARPANINI PAOLO, per 4 giornate all. FRATTINI FILIPPO e ammenda € 600 con diffida per inadempienze dei propri dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 46 del 18.5.2011 gara MONTANARA CALCIO – VICOFERTILE del 15.5.2011 L’A.S.D. VICOFERTILE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. DE DONATIS a fine gara aveva un comportamento corretto nel colloquio avuto con l’arbitro; 2) il calc. CARPANINI contestava all’arbitro il tempo di ricupero concesso e per richiamarne l’attenzione lo sfiorava con una mano senza spingerlo e mai rivolgendosi allo stesso in modo scorretto; 3) l’all. FRATTINI, a fine gara, contestava all’arbitro, senza frasi offensive, il tempo di ricupero concesso, nettamente inferiore al tempo di ricupero regolamentare dopo dieci sostituzioni, 2 espulsioni e 3 reti e per ciò commettendo grande errore tecnico; 4) i dirigenti accompagnatori non sono potuti intervenire prontamente a calmare gli animi dei giocatori, perchè si sono attardati all’uscita dal campo verso gli spogliatoi per il passaggio stretto ed angusto, facile pensare vi potessero essere contatti fra i giocatori. Inoltre è gravissimo ed inaccettabile che frasi ingiuriose e/o razziste rivolte al direttore di gara siano state assegnate alla ns. società, che mai si è macchiata di tale infamia. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica del calc. DE DONATIS non viene presa in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. CARPANINI, dopo una decisione tecnica, correva verso l’arbitro e, da tergo, lo spingeva con entrambe le mani, protestando; 2) l’all. FRATTINI , al termine della gara, avvicinatosi all’arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive, finchè non interveniva l’addetto alla forza pubblica sostitutiva che lo allontanava a forza; 3) al termine della gara, alcuni calciatori dell’A.S.D. Vicofertile, davanti agli spogliatoi, tentava di aggredire i giocatori avversari e, subito dopo, un gruppetto di giocatori della stessa compagine, cercava di impedire all’arbitro di raggiungere lo spogliatoio e gli rivolgeva, coralmente, espressioni denigratorie per motivi di razza e colore; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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