COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 13/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TRE S. CORDENONS (Campionato di Terza Categoria) in merito alla squalifica fino al 31.12.2011 inflitta al calciatore Ranzenigo Riccardo (in C.U. della Delegazione Provinciale di Pordenone n° 50 del 11.05.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 13/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. TRE S. CORDENONS (Campionato di Terza Categoria) in merito alla squalifica fino al 31.12.2011 inflitta al calciatore Ranzenigo Riccardo (in C.U. della Delegazione Provinciale di Pordenone n° 50 del 11.05.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. della delegazione Provinciale di Pordenone n° 50 dd. 11.05.2011 il G.S.T., ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. d) del C.G.S., il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, in base alle risultanze degli atti ufficiali, infliggeva al calciatore RANZENIGO Riccardo dell’A.S.D TRE S. CORDENONS la squalifica fino al 31.12.2011 “....perché, dopo essere stato ammonito, colpiva al volto il direttore di gara con un leggero schiaffo, tanto da non procurargli alcuna conseguenza fisica”. La sanzione è stata irrogata sulla base di quanto attestato a referto dal Direttore di Gara nonché del supplemento di rapporto reso dallo stesso a chiarimenti al G.S.T.. La società A.S.D TRE S. CORDENONS, con nota 18.05.2011, presentava tempestivo reclamo evidenziando in particolare come il calciatore RANZENIGO avesse dato all’arbitro un “buffetto privo di conseguenze”. Lo stesso calciatore, secondo la reclamante, rendendosi conto della “sciocchezza” commessa, in seguito all’espulsione si allontanava dal campo senza protestare e senza alcun ulteriore comportamento scorretto. Richiedeva, pertanto, di ridurre la squalifica, ritenendola esagerata rispetto alla gravità dei fatti. Esaminati gli atti, alla riunione del 09.06.2011 la C.D.T. sentiva il Presidente dell’A.S.D TRE S. CORDENONS Sandro Turchet, che ne aveva fatta espressa richiesta. Questi si richiamava ai contenuti del reclamo ribadendoli in toto e sottolineando come il comportamento del proprio calciatore costituisse un gesto non giustificabile, certamente da condannare, ma non qualificabile come atto di violenza. Chiedeva che quella condotta fosse qualificata come “gesto istintivo, durato un attimo, e per il quale l’arbitro non ha avuto pressioni né conseguenze”. Ribadiva le proprie conclusioni, volte ad una riduzione della squalifica. La C.D.T., letto quanto verbalizzato dal Direttore di Gara a referto e nel successivo supplemento di rapporto, pone in particolare l’attenzione sulla descrizione dello schiaffo ricevuto dall’Arbitro in volto, che lo stesso ha definito “non tanto forte”, precisando che gli ha arrecato “pochissimo dolore” e che non gli ha impedito di continuare la gara, anche se lo ha fatto sentire “moralmente oltraggiato”. Rileva altresì che effettivamente a referto emerge come il calciatore, successivamente all’espulsione, si sia allontanato senza alcuno strascico, come evidenziato dalla società. Tali considerazioni, come pure i motivi di impugnazione, tendenti anch’essi a ridurre la portata dell’accaduto, se da un lato possono escludere che la fattispecie sia riconducibile alla fattispecie della violenza nei confronti dell’ufficiale di gara, perché l’azione non è stata indirizzata (né quella dinamica era potenzialmente idonea) a ledere la sua integrità fisica, per converso non incidono sul disvalore del fatto, rilevando però sulla sua qualificazione e sull’aspetto sanzionatorio. Pertanto, la C.D.T. ritiene di riqualificare il fatto come condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara, riconducendo la fattispecie alla previsione di cui all’art. 19 c. 4 lett. a) C.G.S., anziché a quella dell’art. 19 c. 4, lett. d) C.G.S. indicata dal G.S.T., sottolineando però che la estrema gravità del gesto ingiurioso, espressamente percepito come tale dal Direttore di Gara, porta ad avvicinare la misura della sanzione a quella “minima” della violenza nei confronti dell’Arbitro, disposta dall’art. 19 c. 4, lett. d) C.G.S.. La C.D.T., riconoscendo quindi l’assenza di violenza nella condotta del calciatore e il successivo comportamento ravveduto dello stesso, ritiene congrua ed equa, nella fattispecie, l’irrogazione della squalifica del calciatore RANZENIGO come da dispositivo. P. Q. M. La C.D.T. FVG, così decide: in accoglimento del reclamo dell’A.S.D TRE S. CORDENONS revoca la squalifica a termine inflitta dal G.S.T. e commina al calciatore RANZENIGO Riccardo la squalifica per 8 (otto) giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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