COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 13/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della APD TIMAUCLEULIS (Campionato Carnico Seconda Categoria) avverso la delibera del G.S.T. Del. Tolmezzo volta alla ripetizione della gara AMARO-TIMAUCLEULIS del 14.05.2011 (in c.u. n. 62 del 18.05.2011 Del. Tolmezzo)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 13/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della APD TIMAUCLEULIS (Campionato Carnico Seconda Categoria) avverso la delibera del G.S.T. Del. Tolmezzo volta alla ripetizione della gara AMARO-TIMAUCLEULIS del 14.05.2011 (in c.u. n. 62 del 18.05.2011 Del. Tolmezzo) Con tempestivo reclamo la Pol. TIMAUCLEULIS impugnava il provvedimento con cui il G.S.T., provvedendo d’ufficio (cfr. art. 29/3-4 C.G.S.), così si pronunciava: “Visto il referto arbitrale; preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 45’ del 1° tempo; preso atto dei molteplici interventi dei dirigenti della società A.S.D. Amaro senza esito; si delibera la ripetizione della gara; si trasmettono gli atti alla Delegazione per quanto di competenza.” La gara era stata interrotta dall’Arbitro sul punteggio di 2-0 in favore della TIMAUCLEULIS. La TIMAUCLEULIS notificava tempestivamente il proprio reclamo alla controparte Soc. AMARO, la quale non faceva pervenire alcuna difesa, né chiedeva di essere sentita. Si presentava invece al cospetto della C.D.T., avendone fatto domanda nel reclamo, il rappresentante della TIMAUCLEULIS, munito di delega scritta del presidente, ed in tale sede si richiamava ai propri atti, meglio illustrando gli eventi, evidenziando come le problematiche di illuminazione abbiano colpito solo l’impianto di gara e non, per esempio, chiosco e spogliatoi, che hanno sempre ricevuto la fornitura di corrente elettrica. La C.D.T. ritiene di dover impostare il proprio provvedimento (come sempre) sulle Carte Federali. 15/1. Noif: Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: … c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco. 17/1 C.G.S. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, Corollario a questi principi è quello da sempre assunto dalla CAF per cui ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità dell’impianto di gioco indipendentemente da titoli di proprietà eventualmente vantati da terzi (CAF 15.05.1985 in c.u. 26/C), ed in particolare è responsabile del regolare allestimento del proprio campo di giuoco, impianto d’illuminazione compreso (CAF 03.03.1994 C.U. n°.19/C). Punto fermo della CAF è che sulla società ospitante ricade l’obbligo del perfetto allestimento del campo di giuoco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Ed è notorio che alla CAF ancora oggi gli Organi di Giustizia Sportiva fanno pieno riferimento al fine della corretta interpretazione delle norme e dei principi che reggono la regolare attività federale (salvo che nel frattempo sia intervenuta una sostanziale modifica normativa o una diversa interpretazione della Corte di Giustizia Federale ex art. 31/1 lett.d C.G.S., ovvero di un competente Organo di Giustizia del CONI). La decisione del Direttore di Gara di interrompere l’incontro in considerazione dei cali di tensione dell’impianto, o addirittura delle quattro interruzioni dovute alla mancanza di illuminazione, deriva direttamente dalla regola 5 del Giuoco del Calcio, che vede tra gli altri diritti e doveri dell’Arbitro quello di interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere tra le quali interferenze esterne le decisioni IFAB in calce alla medesima regola n. 5, prevedono espressamente che “L'arbitro è autorizzato ad interrompere la gara se, a suo giudizio, l’illuminazione artificiale risulta inadeguata”. A questo punto solo la prova che nella causazione dell’inconveniente fosse intervenuta una “forza maggiore” avrebbe eliso la responsabilità della squadra ospitante, e come ancora la CAF ci ricorda, “La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città.” (C.A.F. 19.01.1995 C.U. n°. 16/C). La società AMARO rimane pertanto oggettivamente responsabile della interruzione definitiva dell’incontro, non avendo neppure allegato la sussistenza di una forza maggiore, e non avendo prodotto idonea documentazione comprovante la causa di giustificazione. Il lodevole ma tardivo quanto inutile prodigarsi dei dirigenti locali per cercare di sistemare l’impianto, non potrà costituire una esimente dal loro obbligo federalmente assunto di presentare, in tempo per la gara, un campo di giuoco perfettamente allestito. Atteso che il punteggio conseguito sul campo (0-2) è meno vantaggioso per la reclamante di quello disposto dal regolamento (0-3) in occasione della applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara (cfr. art. 17/1 C.G.S.), la C.D.T. provvede come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG Revoca la delibera del G.S.T. impugnata e dispone a carico della ASD AMARO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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