COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO CANNONE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORANDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORANDI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ I SIGG.RI DI MARCO MARIO, GISINU STEFANO, VALENTI RAFFAELE E DI MARCO CRISTIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO CANNONE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORANDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORANDI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ I SIGG.RI DI MARCO MARIO, GISINU STEFANO, VALENTI RAFFAELE E DI MARCO CRISTIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF La Procura Federale con nota del 28.4.2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2011, i tesserati indicati in titolo per le violazioni loro ascritte. Dalle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale ha rilevato che nelle 5 gare del Campionato di I Categoria del 24.10.2010, 14.11.2010, 5.12.2010, 30.1.2011 e 20.2.2011 non è stato indicato, nelle rispettive liste di gara il nominativo di alcun tecnico. Le predette sono state sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori DI MARCO MARIO, GISINU STEFANO, VALENTI RAFFAELE e DI MARCO CRISTIANO. La Procura Federale ritenendo che i fatti descritti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 lett. c del Regolamento del Settore Tecnico, ha deferito per i comportamenti loro ascritti, i soggetti indicati in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale. Era altresì presente Il Presidente della Società A.S.D. MORANDI il quale affermava di aver provveduto ad inizio stagione al tesseramento di un allenatore abilitato, il quale però era costretto ad abbandonare l’incarico per motivi personali. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente ANTONIO CANNONE e per i Dirigenti DI MARCO MARIO, GISINU STEFANO, VALENTI RAFFAELE e DI MARCO CRISTIANO l’inibizione per mesi 4 e alla Società A.S.D. MORANDI l’ammenda di € 2.500,00. Dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti, così come contestata. Tuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste dell’Organo Inquirente, tenuto conto del grado di responsabilità personale dei soggetti implicati nella vicenda. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - al Presidente ANTONIO CANNONE l’inibizione per mesi 2; - ai Dirigenti DI MARCO MARIO, GISINU STEFANO, VALENTI RAFFAELE e DI MARCO CRISTIANO l’inibizione per mesi 1; - alla Società A.S.D. MORANDI l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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