• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CAMPOLI MASSIMILIANO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ I SIGG.RI GAROFALO DAVIDE E COSTANTINI ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CAMPOLI MASSIMILIANO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ I SIGG.RI GAROFALO DAVIDE E COSTANTINI ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF
La Procura Federale con nota del 28.4.2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2011, i tesserati indicati in titolo per le violazioni loro ascritte.
Dalle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale ha rilevato che nelle 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C1 del 2.10.2010, 16.10.2010, 6.11.2010 e 19.2.2011 non è stato indicato, nelle rispettive liste di gara il nominativo di alcun tecnico.
Le predette distinte sono state sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori COSTANTINI ROBERTO per 3 gare e GAROFALO DAVIDE per 1 gara.
La Procura Federale ritenendo che i fatti descritti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 lett. c del Regolamento del Settore Tecnico, ha deferito per i comportamenti loro ascritti, i soggetti indicati in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi.
Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale. Per i deferiti nessuno era presente né pervenivano deduzioni difensive.
Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. CAMPOLI MASSIMILIANO l’inibizione per 4 mesi, per i Dirigenti GAROFALO DAVIDE e COSTANTINI ROBERTO l’inibizione per mesi 2 e per la Società REAL TECCHIENA l’ammenda di € 2.000,00.
Dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti, così come contestata.
Tuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste dell’Organo Inquirente, tenuto conto del grado di responsabilità personale dei soggetti implicati nella vicenda, in considerazione anche di talune osservazioni avanzate dalla Società deferita.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società Sig. CAMPOLI MASSIMILIANO l’inibizione per mesi 2;
- ai Dirigenti GAROFALO DAVIDE e COSTANTINI ROBERTO l’inibizione per mesi 1;
- alla Società REAL TECCHIENA l’ammenda di € 800,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione.
Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CAMPOLI MASSIMILIANO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TECCHIENA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ I SIGG.RI GAROFALO DAVIDE E COSTANTINI ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF"