COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA CARBONARI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PIETRALATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ REAL PIETRALATA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ IL SIG. LORIS CARLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA CARBONARI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PIETRALATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37 LETTERA C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ REAL PIETRALATA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE NONCHE’ IL SIG. LORIS CARLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 DELLE NOIF La Procura Federale con nota del 28.4.2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 10.2.2011, i tesserati indicati in titolo per le violazioni loro ascritte. Dalle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale ha rilevato che nelle 5 gare del Campionato di I Categoria del 24.10.2010, 14.11.2010, 5.12.2010, 30.1.2011 e 20.2.2011 non è stato indicato, nelle rispettive liste di gara il nominativo di alcun tecnico. Le predette sono state sottoscritte dal Dirigente Accompagnatore LORIS CARLI. La Procura Federale ritenendo che i fatti descritti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37 lett. c del Regolamento del Settore Tecnico, ha deferito per i comportamenti loro ascritti, i soggetti indicati in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale. Era altresì presente il Presidente CARBONARI il quale affermava che nelle partite in questione l’allenatore era impossibilitato a partecipare per motivi personali. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente CARBONARI ANDREA l’inibizione per mesi 4, al Dirigente CARLI LORIS l’inibizione per mesi 4 e alla Società REAL PIETRALATA l’ammenda di € 2.500,00. Dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, si evince la responsabilità dei deferiti, così come contestata. Tuttavia, questa Commissione Disciplinare ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste dell’Organo Inquirente, tenuto conto del grado di responsabilità personale dei soggetti implicati nella vicenda. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - al Presidente ANDREA CARBONARI l’inibizione per mesi 2; - al Dirigente LORIS CARLI l’inibizione per mesi 2; - alla Società REAL PIETRALATA l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it