COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Procura Federale – Deferimento dei signori Alessio Di Fede, dirigente tesserato USD Amicizia Lagaccio e Ghirardini Alessandro dirigente tesserato ASD Athletic Club Genova per violazione dell’art. 1/1 CGS e delle Soc. USD Amicizia Lagaccio e ASD Athletic Club Genova per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 - Procura Federale - Deferimento dei signori Alessio Di Fede, dirigente tesserato USD Amicizia Lagaccio e Ghirardini Alessandro dirigente tesserato ASD Athletic Club Genova per violazione dell'art. 1/1 CGS e delle Soc. USD Amicizia Lagaccio e ASD Athletic Club Genova per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Con atto del 20 aprile 2011 il Sostituto Procuratore Federale Delegato Regionale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale: Alessio Di Fede, dirigente tesserato USD Amicizia Lagaccio per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 3, comma 2, 3 e 4 dello statuto della FIGC, per aver, mentre assisteva all’incontro Serie C Femminile Amicizia Lagaccio – Athletic Club Genova e per futili motivi inerenti a una fase di gioco: prima aggredito verbalmente il signor Alessandro Ghirardini, tesserato dell’ASD Athletic Club Genova, per poi, giunto a stretto contatto con lo stesso, determinarne, con una spinta, la caduta violenta sui gradoni della tribuna, procurandogli lesioni per le quali è stato necessario il ricovero per giorni cinque all’ospedale san Martino di Genova; aver adito la Giustizia ordinaria presentando, senza aver preventivamente richiesto autorizzazione, una denuncia querela nei confronti del signor Ghirardini Alessandro soggetto tesserato FIGC. Alessandro Ghirardini, dirigente tesserato dell’ASD Athletic Club Genova per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 3, comma 2, 3 e 4 dello statuto della FIGC, per aver, mentre assisteva all’incontro Serie C Femminile Amicizia Lagaccio – Athletic Club Genova e per futili motivi inerenti a una fase di gioco: tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, come emergente dalla relazione dell’Organo inquirente; aver adito la Giustizia Ordinaria depositando, senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione, una denuncia querela nei confronti del signor Alessio Di Fede, soggetto tesserato FIGC. All’inizio dell’odierna riunione il signor Alessandro Ghirardini e le società ASD Athletic Club Genova e USD Amicizia Lagaccio hanno depositato istanza di patteggiamento a’ sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Territoriale della Liguria, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il signor Alessandro Ghirardini e le società ASD Athletic Club Genova e USD Amicizia Lagaccio, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione a’ sensi dell’art. 23 C.G.S. pena base per il signor Alessandro Ghirardini: a) ex art 15 C.G.S. inibizione mesi sei diminuita a inibizione mesi quattro e ammenda di € 500 diminuita ad ammenda € 300, b) ex art. 1/1 C.G.S. pena base inibizione mesi due diminuita a inibizione mesi uno; per un totale d’inibizione per mesi cinque e ammenda di € 300; pena base per ASD Athletic Club Genova ammenda € 200,00 diminuita ad ammenda € 100,00; pena base per USD Amicizia Lagaccio ammenda € 300,00 diminuita ad ammenda € 200,00; considerato che su tali istanze ha espresso parere favorevole il Procuratore Federale; visto l’art 23 comma 1 CGS secondo il quale le parti deferite possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 e rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti è corretta e le sanzioni indicate sono congrue, per questi motivi la Commissione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Alessandro Ghirardini: inibizione temporanea per mesi cinque e ammenda € 300,00; ASD Athletic Club Genova: ammenda € 100,00; USD Amicizia Lagaccio: ammenda € 200,00; Dichiara la chiusura del procedimento a carico dei predetti”. Prosegue quindi il dibattimento con l’intervento del Procuratore Federale che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Alessio Di Fede ed ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per violazione del vincolo di giustizia: inibizione mesi sei e ammenda € 500,00; per violazione dell’art. 1/1 C.G.S.: inibizione mesi sei. Il signor Di Fede, per il tramite del suo difensore, ha quindi esposto i motivi per i quali non ha ritenuto aderire alla richiesta della sanzione ridotta prevista dall’art. 23 del C.G.S. e si è rimesso alla memoria difensiva depositata. Osserva la Commissione Disciplinare come i fatti si siano svolti secondo quanto accertato dall’organo inquirente e correttamente riportato sull’atto di deferimento talché appare provata la colpevolezza del deferito in entrambi le violazioni ascrittegli. Conseguentemente infligge al signor Alessio Di Fede le seguenti sanzioni: ��inibizione temporanea per mesi cinque e ammenda di € 500,00 per violazione della clausola compromissoria (sanzione pecuniaria inflitta nella misura del minimo edittale di cui all’art. 15 comma 2 C.G.S.). ��Inibizione temporanea per mesi tre per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per il comportamento attuato durante la partita di Calcio Femminile Serie C, Amicizia Lagaccio – Athletic Club Genova; Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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